COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ESTENSE TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DEL CALCIATORE DIEGO PULICANI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 173 DEL 27.2.2014 (Gara: POLI – ESTENSE TIVOLI del 23.2.2014 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ESTENSE TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DEL CALCIATORE DIEGO PULICANI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 173 DEL 27.2.2014 (Gara: POLI – ESTENSE TIVOLI del 23.2.2014 – Campionato I Categoria) La Società ESTENSE TIVOLI – nel proprio reclamo ed in sede di audizione – lamenta l’eccessività della squalifica inflitta al calciatore PULICANI DIEGO in primo grado, asserendo che il suo comportamento nei confronti dell’arbitro, sarebbe stato conseguenza di una reazione incontrollata per l’espulsione subita, senza alcun intento di violenza. La ricorrente chiede quindi una riduzione della sanzione, ritenuta esorbitante rispetto ai fatti addebitati al citato calciatore. Le deduzioni della reclamante vengono però smentite dalla descrizione dell’arbitro nel referto di gara, elemento preminente di prova (art. 35 del C.G.S.) Infatti, l’arbitro stesso riferisce che il PULICANI, dopo essere stato espulso per proteste e frase blasfema, gli afferrava un braccio cercando di non fargli estrarre il cartellino rosso e, subito dopo, lo spintonava facendolo indietreggiare; nell’uscire dal terreno di gioco, poggiava una mano sul viso di un avversario. Sebbene privi di conseguenze per l’arbitro, tali gesti caratterizzano un deprecabile atteggiamento di rigetto della funzione disciplinare a lui devoluta, per cui questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. n. 196 del 21.3.2014. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it