COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.5.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CANNUCCIARI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 61 DEL 6.3.2014 (Gara: CIVITELLA UNITED – CANINO CALCIO del 1°.3.2014 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.5.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CANNUCCIARI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 61 DEL 6.3.2014 (Gara: CIVITELLA UNITED – CANINO CALCIO del 1°.3.2014 – Campionato III Categoria Viterbo) La Società CANINO CALCIO ricorre avverso la squalifica fino al 2.5.2014 del proprio calciatore CANNUCCIARI ROBERTO il quale, vedendosi fischiare dall’arbitro un fallo contro, incredulo, reagiva protestando e toccando lievemente il Direttore di gara. La Società insiste che il comportamento del CANNUCCIARI sia scaturito da un evento di gioco dubbio e che la reazione si è verificata solo per dimostrare le proprie ragioni all’arbitro. Nel chiedere una rivisitazione della sanzione, la Società CANINO pone in evidenza che per due volte ha vinto la Coppa Disciplina, dovuta essenzialmente al comportamento esemplare dei propri tesserati. Questa Commissione Disciplinare, valutando complessivamente l’accaduto, è dell’avviso che, tenuto conto delle motivazioni espresse dalla reclamante, alcune delle quali condivisibili, la sanzione inflitta al CANNUCCIARI sia meritevole di un lieve ridimensionamento, in considerazione degli abituali parametri adottati nei casi analoghi a quello in esame. Detto ciò, questa commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore CANNUCCIARI ROBERTO al 10.4.2014, così come anticipato sul C.U. n. 196 del 21.3.2014. La tassa reclamo va restituita.
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