COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO SABAUDIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE LUCERI SANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 19.3.2014 (Gara: CALCIO SABAUDIA – ARCE del 16.3.2014 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO SABAUDIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE LUCERI SANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 19.3.2014 (Gara: CALCIO SABAUDIA – ARCE del 16.3.2014 - Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto riguarda l’allenatore LUCERI SANDRO. Di respingere il reclamo confermando l’ammenda di € 500 a carico della Società CALCIO SABAUDIA. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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