COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2015 A CARICO DEL CALCIATORE RICCARDI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. M. 59SGS DEL 13.3.2014 (Gara: CASTELVERDE – SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO dell’8.3.2014 – Campionato Allievi Provinciali di Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/CDT del 28/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2015 A CARICO DEL CALCIATORE RICCARDI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. M. 59SGS DEL 13.3.2014 (Gara: CASTELVERDE – SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO dell’8.3.2014 – Campionato Allievi Provinciali di Roma) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore RICCARDI EMANUELE al 31.3.2015. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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