COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 20.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AS ASSAGHESE Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 22.02.2014 tra ASD Arca /AS Assaghese C.U. n. 30 della delegazione di Milano datato 27.02.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 20.03.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AS ASSAGHESE Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 22.02.2014 tra ASD Arca /AS Assaghese C.U. n. 30 della delegazione di Milano datato 27.02.2014. La società AS ASSAGHESE ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica comminata a carico dei giocatori VECCHIONI Cristian fino 31.5.2015, e CUDALBEANU Florin Cosmin per 4 gare sostenendo che il VECCHIONI non era stato l’autore del gesto indicato addebitato (schiaffo sulla nuca dell’arbitro) e che il CUDALBEANU si era limitato a protestare. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, sentita la reclamante, sentito di direttore di gara osserva : il direttore di gara sentito a chiarimenti da questa commissione ha precisato di aver riconosciuto il VECCHIONI come autore del gesto nei suoi confronti (schiaffo sulla nuca) in quanto dopo la sostituzione sedeva in panchina ed in quel frangente era entrato sul terreno di giuoco, dandogli proprio lo schiaffo sulla nuca. Con riferimento alla squalifica comminata al calciatore CUDALBEANU, si rileva che questa è corretta, considerato che dal referto arbitrale emerge che il CUDALBEANU ha pronunciato una frase offensiva nei confronti dell’arbitro, tenendo altresì un comportamento minaccioso. Tanto premesso RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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