COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 19/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. CANTIANO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CANTIANO CALCIO/BORGO MASSANO DEL 23.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 130 del 26.2.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 19/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. CANTIANO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CANTIANO CALCIO/BORGO MASSANO DEL 23.2.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 130 del 26.2.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 500,00 all’U.S.D. Cantiano Calcio per il comportamento dei propri dirigenti e sostenitori, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro; - squalifica fino al 26 marzo 2014 all’allenatore Giacomini Marco, asseritamente tesserato per la reclamante. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto tempestivo reclamo l’U.S.D. Cantiano Calcio chiedendo la riduzione delle sanzioni impugnate, ritenute eccessive alla luce di quanto effettivamente accaduto, richiamandosi altresì ad alcune decisioni della giurisprudenza sportiva che in situazioni analoghe avrebbero usato maggiore clemenza ed un più favorevole criterio di giudizio. Ammetteva la reclamante il comportamento offensivo e “goliardico” più che minaccioso, comunque deprecabile, di qualche proprio tifoso, ma negava decisamente ogni altra responsabilità ascritta ai propri dirigenti e sostenitori; in particolare, nessun estraneo e/o facinoroso si introdusse a fine gara nello spazio antistante gli spogliatoi per insultare l’arbitro e nessuno gli arrivò sino alla porta dello spogliatoio a lui riservato per offenderlo. L’unica persona che al termine dell’incontro entrò all’interno dello spazio spogliatoi fu il sig. Angradi Maurizio, vice presidente della società, il quale, nell’occasione, si rivolse all’arbitro chiedendogli spiegazioni sull’arbitraggio ma poi, non avendo ricevuto risposte, si allontanò senza null’altro. Alla richiesta audizione, la reclamante, assistita dal proprio difensore, illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che: - per tutta la durata della gara un signore, che prima gli si era presentato come presidente, lo insultò dalla tribuna, scuotendo anche la rete di recinzione; - al termine dell’incontro, sette/otto persone fecero ingresso, attraverso un cancello aperto, nello spazio antistante gli spogliatoi, insultandolo e minacciandolo; - poco dopo, un altro signore, qualificatosi anche lui come presidente, lo minacciò. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • rilevata l’inammissibilità del gravame avverso la squalifica dell’allenatore Giacomini Marco fino al 26 marzo 2014 e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che il proposto gravame avverso l’ammenda applicata alla società possa essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito mosso, e qui pienamente confermato, ai dirigenti e sostenitori della reclamante, anche in considerazione delle sanzioni inflitte per fattispecie analoghe; P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’U.S.D. Cantiano Calcio in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - dichiara inammissibile il gravame avverso la squalifica inflitta all’allenatore Giacomini Marco, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. b) del Cgs, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso l’ammenda applicata alla società e, per l’effetto, la riduce ad € 300,00 (trecento/00), disponendo restituirsi la relativa tassa.
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