COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 19/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P.D. COLLE 2006 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA COLLE 2006/PONTE SASSO DELL’11.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 135 del 5.3.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 19/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P.D. COLLE 2006 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA COLLE 2006/PONTE SASSO DELL’11.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 135 del 5.3.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore MANCINI Emiliano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per una gara effettiva per aver partecipato alla gara Virtus Castelvecchio/Colle 2006 del 18 gennaio 2014, come accertato in sede di giudizio di appello, in posizione irregolare perché automaticamente squalificato e quattro gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria nella gara Colle 2006/Pontesasso dell’11 gennaio 2014. Per i fatti di cui alla prima gara, il calciatore Mancini Emiliano veniva dall’arbitro identificato in sede di procedimento avanti questa Commissione e dal competente Giudice sportivo sanzionato a seguito di trasmissione degli atti allo stesso disposta da questo Collegio; contestualmente veniva revocata la sanzione applicata, per gli stessi fatti, al calciatore Giuliani Riccardo erroneamente indicato dall’arbitro nel proprio rapporto di gara in luogo dell’effettivo responsabile. Avverso la complessiva sanzione applicata al calciatore Mancini Emiliano ha proposto reclamo l’A.P.D. Colle 2006 chiedendone annullamento, deducendo di avere, per gli stessi fatti, presentato ricorso per revocazione alla Corte di giustizia federale della FIGC avverso la sanzione sportiva della perdita della gara inflittale in appello, con evidenti conseguenze, in caso di accoglimento, anche per la posizione del calciatore stesso. Inoltre, a dire della reclamante, il Giudice sportivo, nell’applicare l’ulteriore sanzione al Mancini, non avrebbe tenuto conto che il calciatore Giuliani Riccardo aveva già scontato la squalifica di quattro giornate al momento in cui la stessa gli veniva revocata. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • ritenuto che nessun effetto sospensivo può riconoscersi ad alcun gravame per l’espressa statuizione di cui all’art. 22, 12° comma, del Cgs secondo la quale “Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo”; • ritenuto inammissibile il gravame avverso la squalifica del calciatore Mancini Emiliano per una gara, in quanto inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Cgs; • considerato che l’ulteriore sanzione della squalifica per quattro gare effettive è stata dal Giudice sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del ridetto calciatore: 1) espulsione per fallo di gioco; 2) sputo ad un calciatore avversario; • ritenuto che il gesto dello sputare integra un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale e che per tale comportamento in danno di un avversario, ex art. 19, 4° comma, lett. b) del Cgs, è prevista la sanzione minima edittale di tre giornate di squalifica, alla quale va aggiunta una giornata a causa dell’espulsione; • ritenuto, in definitiva, che le risultanze del procedimento appaiono idonee a giustificare la decisione del Giudice sportivo; P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.P.D. Colle 2006 in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro e rispettivamente: - dichiara inammissibile il gravame avverso la squalifica per una gara effettiva inflitta al calciatore MANCINI Emiliano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. a) del Cgs, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - respinge il gravame avverso la squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore MANCINI Emiliano, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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