COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 19/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. LAPICCIRELLA ANTONIO, PISTELLI DIEGO E PAINELLI FRANCESCO E DELLE SOCIETA’ S.S.D. CALCIO CORRIDONIA ED A.S.D. CAGLIESE CALCIO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 19/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. LAPICCIRELLA ANTONIO, PISTELLI DIEGO E PAINELLI FRANCESCO E DELLE SOCIETA’ S.S.D. CALCIO CORRIDONIA ED A.S.D. CAGLIESE CALCIO Con provvedimento in data 22 dicembre 2013 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • LAPICCIRELLA Antonio, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la S.S.D. Corridonia Calcio, di essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 19, comma 4, stesso Codice, per condotta gravemente violenta posta in essere prima della gara del Campionato di Eccellenza, fase play-out, Corridonia/Cagliese: il 13 maggio 2013, all’interno dell’area tecnica (spogliatoi) del campo di Corridonia, dopo aver lanciato contro il calciatore della Cagliese Painelli Francesco una bomboletta spray, lo aggrediva colpendolo con un pugno al viso che gli provocava un trauma contusivo zigomatico lieve, giudicato guaribile in gg. 4, dopo le cure e gli accertamenti posti in essere presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Macerata, dove il ferito era stato trasportato con ambulanza del “118”; • PISTELLI Diego, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la S.S.D. Corridonia Calcio, di essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 19, comma 4, ed art. 22, comma 3, stesso Codice, per indebita presenza nell’area degli spogliatoi, nonostante fosse sottoposto a sanzione di squalifica, e per condotta posta in essere prima della gara del Campionato di Eccellenza, fase play-out, Corridonia/Cagliese: il 13 maggio 2013, all’interno dell’area tecnica (spogliatoi) del campo di Corridonia, interveniva schiaffeggiando ripetutamente al volto il calciatore della Cagliese Painelli Francesco, che pochi istanti prima era stato colpito con un pugno al volto dal proprio compagno di squadra Lapiccirella Antonio; • PAINELLI Francesco, calciatore tesserato per l’A.S.D. Cagliese Calcio, della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto federale avendo dato corso all’azione penale nei confronti di Lapiccirella Antonio e Pistelli Diego, in relazione ad un fatto che pur penalmente rilevante, risulta procedibile a querela della persona offesa, in base alla durata delle conseguenze lesive riportate dal Painelli; • la S.S.D. CORRIDONIA CALCIO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs, per responsabilità oggettiva, con riferimento alla condotta dei propri tesserati; • l’A.S.D. CAGLIESE CALCIO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs, per responsabilità oggettiva, con riferimento alla condotta del proprio tesserato. Con nota del 6 febbraio 2014 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per la riunione del 10 marzo 2014, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Con memoria scritta, redatta dai suoi nominati difensori, il calciatore Pistelli Diego ha respinto ogni addebito, rappresentando la sua totale estraneità ai fatti contestategli, ed ha concluso per il proscioglimento. Con memoria in data 4 marzo 2014, la S.S.D. Corridonia Calcio ha chiesto il rigetto del deferimento, deducendone: a) in rito, l’inammissibilità/improcedibilità in forza del principio del “ne bis in idem” per essere stata la medesima società già giudicata e sanzionata, per gli stessi fatti, da questa Commissione con delibera pubblicata in data 13 agosto 2013 sul Com. Uff. n. 7 del Comitato Regionale Marche; b) nel merito, l’infondatezza degli addebiti; in particolare, la completa estraneità del Pistelli ai fatti causa del deferimento, anche alla luce di quanto statuito dalla Commissione nella pronuncia sopra richiamata; l’inattendibilità delle testimonianze dei tesserati della Cagliese, portatori di interesse diretto nella vicenda, non “suffragate da elementi intrinseci ed estrinseci tali da convalidarne il contenuto”, nonché alla luce delle contrastanti dichiarazioni rese dall’allenatore del Corridonia e dello stesso Lapiccirella; c) la carenza di motivazione in ordine alla contestazione ex art. 4, comma 2, del Cgs alla società, in difetto, quantomeno, di interesse e profitto alla stessa riconducibile nell’azione, come ascritta (e non provata) al proprio tesserato. Con memoria difensiva in data 5 marzo 2014, il Lapiccirella Antonio, tramite il proprio difensore, evidenziando il forte clima di tensione che caratterizzò la gara in questione, sia per l’importanza della stessa sia per gli episodi di attrito verificatisi negli ultimi due anni tra i tesserati delle due società (tra cui anche una gara sospesa per disordini), ha precisato che prima dell’inizio della gara, mentre si trovava, da solo, nel corridoio degli spogliatoi, incrociò alcuni calciatori della Cagliese, tra cui il Painelli Francesco, che gli rivolsero pesanti frasi ingiuriose; alla sua richiesta di spiegazioni, gli stessi, in numero superiore a tre, gli si avvicinarono con fare aggressivo e minaccioso; a quel punto, il Lapiccirella, intimorito e temendo di essere aggredito, cominciò a dare loro delle spinte per allontanarli; ne seguì un tafferuglio, con spintoni e lancio di borracce, nel quale il Painelli riportò le lesioni poi refertategli al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Macerata, negando però di averlo colpito volontariamente ed intenzionalmente con un pugno al volto. Concludeva, quindi, il difensore del Lapiccirella chiedendo “accertare e dichiarare l’assenza di responsabilità” del proprio assistito “per i fatti accaduti prima della gara del Campionato di Eccellenza, fase playout Corridonia-Cagliese, in subordine che venga applicata nella misura minima la sanzione prevista per i fatti allo stesso contestati”. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura federale e per le parti deferite: Painelli Francesco e l’A.S.D. Cagliese Calcio (in persona del presidente Pazzaglia Loris), assistiti entrambi i deferiti dal medesimo difensore ed i difensori di Lapiccirella Antonio e Pistelli Diego. All’inizio del dibattimento, la Procura Federale ed il difensore dei deferiti Painelli Francesco ed A.S.D. Cagliese Calcio hanno presentato proposta di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del Cgs. La Commissione quindi ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche, - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti Painelli Francesco ed A.S.D. Cagliese Calcio hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 Cgs; - considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata per la società, in applicazione altresì dell’art. 24 del Cgs, risulta congrua, mentre quella indicata per il calciatore non risulta congrua; P.Q.M. la Commissione disciplinare non accoglie la proposta di istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del Cgs per Painelli Francesco; applica all’A.S.D. Cagliese Calcio la sanzione dell’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società e dispone procedersi oltre nei confronti degli altri deferiti.” Dopo la lettura dell’ordinanza sopra trascritta, il difensore della S.S.D. Corridonia Calcio ha preliminarmente eccepito l’incompatibilità degli odierni componenti della Commissione disciplinare per avere gli stessi giudici formato il collegio giudicante pronunciatosi sulla gara in questione, Corridonia/Cagliese del 13 maggio 2013. Su invito in tale senso della Commissione, la Procura federale e le parti deferite argomentavano e concludevano anche nel merito. Sull’eccezione, chiedendone il rigetto, il rappresentante della Procura federale ha rilevato che nel giudizio precedente la Commissione si era pronunciata sull’esito dell’incontro in base agli atti ufficiali di gara ed a seguito del reclamo di parte, proposto dalla Cagliese avverso la decisione del Giudice sportivo; mentre nell’odierno procedimento, la medesima Commissione è chiamata a pronunciarsi sui comportamenti dei tesserati e delle società di loro appartenenza, in ordine a condotte accertate a seguito delle indagini espletate, su richiesta, dall’Organo federale inquirente. Nel merito, lo stesso Procuratore federale dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha concluso per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanne come da verbale di udienza. I difensori dei deferiti Lapiccirella Antonio, Pistelli Diego e della S.S.D. Corridonia Calcio hanno ulteriormente esposto ed integrato le loro difese, concludendo come da verbale d’udienza, chiedendo tutti il proscioglimento per i propri assistiti. Il Painelli Francesco, prima del termine della fase dibattimentale, tramite il proprio difensore, ha reiterato l’istanza ex art. 23 Cgs, sulla quale ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura federale. A seguito di tale istanza, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche, - rilevato che, prima del termine del dibattimento, il deferito Painelli Francesco ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 Cgs; - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; - richiamata, per quanto qui di interesse, la precedente ordinanza; - visto l’art. 23, commi 1 e 2, Cgs; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata, in applicazione altresì dell’art. 24 del Cgs, risulta congrua; P.Q.M. la Commissione disciplinare applica al calciatore PAINELLI Francesco la sanzione della squalifica per mesi tre. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto e dispone procedersi oltre nei confronti degli altri deferiti.” Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e dei deferiti; • rigettata l’eccezione di incompatibilità come formulata dalla difesa della S.S.D. Corridonia Calcio per i motivi addotti dalla Procura federale, ritenuti condivisibili da questa Commissione ed ai quali si fa qui integrale rinvio, in quanto trattasi di fatti, quelli oggi contestati ai deferiti, inerenti specifiche condotte di tesserati e conseguenti responsabilità, a seguito delle indagini svolte dall’Organo federale inquirente, per i quali non è intervenuta alcuna sanzione; • osservato che il principio del ne bis in idem impedisce che un accusato possa essere giudicato due volte per il medesimo fatto e che per “identità del fatto” deve intendersi, secondo la Cassazione, coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due processi, sussistendo tale ipotesi preclusiva nella misura in cui le imputazioni risultino “connotate dalla totale coincidenza dei soggetti, delle condotte, dell’oggetto materiale, nonché delle condizioni di tempo e di luogo dell’accadimento”; • ritenuto quindi, nel caso di specie, di poter accogliere l’eccezione formulata dalla difesa della S.S.D. Corridonia Calcio di violazione del principio del ne bis in idem limitatamente alla parte di responsabilità oggettiva contestatale per la condotta del proprio tesserato Lapiccirella Antonio, per la quale la stessa è già stata sanzionata, ma che altrettanto non può dirsi per quella derivante dalla condotta posta in essere dall’altro suo tesserato Pistelli Diego; • ritenuta provata, alla luce delle testimonianze raccolte dalla Procura federale, della Relazione dello stesso Organo inquirente e della documentazione medica in atti, la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni loro contestate nel deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente, per avere i calciatori del Corridonia, Lapiccirella Antonio e Pistelli Diego, fisicamente aggredito, prima dell’incontro Corridonia/Cagliese del 12 maggio 2013, gara play-out del Campionato Regionale di Eccellenza Marche, il calciatore della Cagliese Painelli Francesco; il Lapiccirella dapprima lo insultò, poi gli lanciò contro una bomboletta spray, attingendolo al polso, infine lo colpì con un pugno al viso, allo zigomo sinistro, provocandogli le conseguenze di cui alla certificazione medica in atti “trauma contusivo zigomatico lieve da aggressione e lieve ustione da ghiaccio faccia volare polso dx” con prognosi di giorni quattro; il secondo, per di più indebitamente presente nell’area degli spogliatoi poiché squalificato, lo spintonò e lo schiaffeggiò al volto; • ritenuto che dette condotte costituiscono una palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 19, comma 4, e, per il Pistelli, anche all’art. 22, comma 3, stesso Codice; • ritenuto che a tale declaratoria di responsabilità relativamente al solo Pistelli, per i motivi sopra meglio illustrati, consegue, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, quella della sua società di appartenenza, S.S.D. Corridonia Calcio, la cui sanzione deve determinarsi stante l’indubbia rilevanza dell’accaduto, tenuto conto tuttavia che la violazione risale alla stagione sportiva scorsa; P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni: - squalifica per mesi tre e giorni venti al calciatore LAPICCIRELLA Antonio; - squalifica per mesi tre e giorni venti al calciatore PISTELLI Diego; - ammenda di € 800,00 (ottocento/00) alla S.S.D. CORRIDONIA CALCIO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it