COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 20.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dalla U.S.D. VILLARBASSE avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 37 del 06/03/14 della Delegazione Provinciale di Torino in ordine alla gara VILLARBASSE – SAN GIORGIO TORINO disputata il 2/03/14 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone H

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 20.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dalla U.S.D. VILLARBASSE avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 37 del 06/03/14 della Delegazione Provinciale di Torino in ordine alla gara VILLARBASSE – SAN GIORGIO TORINO disputata il 2/03/14 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone H Con tempestivo reclamo inoltrato a mezzo fax in data 13/03/14, la U.S.D. VILLARBASSE, ritenendo non attendibile il referto redatto dall’arbitro che ha diretto la gara VILLARBASSE – SAN GIORGIO TORINO, disputata il 2/03/14 nell’ambito del Girone H del Campionato di Seconda Categoria, contesta la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto al proprio dirigente RAMAZZINA Franco la inibizione a svolgere ogni attività fino al 05/05/2014 e chiede una riduzione della suddetta sanzione. Occorre precisare che, con fax inviato alla Società ricorrente in data 14/03/14, è stata emanata una errata corrige mediante la quale viene prolungato fino al 05/06/2014 il termine della inibizione inizialmente inflitta al dirigente RAMAZZINA Franco fino al 05/05/2014. Il direttore di gara riferisce che, al 48° del secondo tempo, allontanava il Signor RAMAZZINA Franco (entrato sul terreno di gioco in qualità di massaggiatore) per aver colpito intenzionalmente un avversario dapprima con la borraccia dell’acqua e poi con in calcio. La società reclamante, con l’evidente scopo di sminuire la portata dell’accaduto, riferisce che il dirigente in questione, entrato di corsa in campo per portare soccorso ad un proprio giocatore, scivolava sul terreno fangoso andando a colpire un calciatore avversario facendolo cadere a terra. Da questo episodio, a detta della società VILLARBASSE, è scaturita una serie di insulti nei confronti del RAMAZZINA, il quale, per ritorsione, spruzzava un po’ d’acqua addosso ad un giocatore avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, • ritenuto che la tesi difensiva esposta dalla società reclamante deve essere disattesa, perché contrastante con la ricostruzione dei fatti, operata in modo circostanziato dall’arbitro nel suo rapporto di gara, che, si rammenta, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; • rilevato, altresì, che la particolare gravità dell’episodio di violenza rende incensurabile la decisione impugnata per quanto attiene la motivazione; • considerato che, a parere di questa Commissione, sembra invece eccessiva la durata della inibizione prevista fino al 05/06/2014; DELIBERA 1. di accogliere parzialmente il ricorso, limitatamente alla congruità della sanzione adottata, limitando il periodo della inibizione a svolgere ogni attività fino al termine del 05/05/2014; 2. di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla società ricorrente.
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