COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società ASD RONZONESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 40 del 13.03.2014 del Comitato Provinciale di Vercelli, in relazione alla gara JUNIOR CALCIO PONTESTURA – ASD RONZONESE in data 09.03.2014, Campionato Seconda Categoria Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società ASD RONZONESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 40 del 13.03.2014 del Comitato Provinciale di Vercelli, in relazione alla gara JUNIOR CALCIO PONTESTURA – ASD RONZONESE in data 09.03.2014, Campionato Seconda Categoria Girone C Con ricorso inviato in data 19.03.2014, la ASD RONZONESE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore Capuzzo Roberto con la squalifica fino al 30 giugno 2016 per condotta violenta nei confronti del direttore di gara. La Società ricorrente chiede la riduzione del periodo di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente censura la condotta scorretta del tesserato Capuzzo ma ritiene che la sanzione non rispecchi la reale gravità del gesto, a dire del ricorrente enfatizzato dal direttore di gara nel suo rapporto. In particolare, si sostiene che il calciatore Capuzzo si sia limitato a spintonare l’arbitro, senza colpirlo. Rileva questa Commissione come il tentativo di ridimensionare l’accaduto trovi ferma ed insuperabile smentita tanto nel referto arbitrale quanto nel certificato medico allegato. Nel primo si descrive in termini precisi ed in equivoci quanto posto in essere dal calciatore al termine della partita. Nel secondo si certificano le lesioni riportate dal direttore di gara. Il Capuzzo risulta aver colpito il direttore di gara in modo non involontario ed aver proseguito la propria censurabile condotta insultando e minacciando il medesimo, fino a giungere negli spogliatoi. Al cospetto di una condotta contraddistinta da reiterata violenza verbale e fisica, si impone pertanto una ferma e decisa risposta sanzionatoria. Sanzione che trova motivo di riduzione nel fatto che il calciatore abbia compreso la gravità del gesto e formulato le proprie scuse, nonché nella tipologia della lesione inferta (certamente lieve). Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE la squalifica comminata al giocatore Capuzzo Roberto, che avrà termine il giorno 1 settembre 2015. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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