COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinar GARA: G.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA – A.C.D. CASTELLANETA del 2/3/2014 (Reclamo della società A.C.D. CASTELLANETA, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FUMAROLA Massimo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 6/3/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 20.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinar
GARA: G.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA – A.C.D. CASTELLANETA del 2/3/2014 (Reclamo della società A.C.D. CASTELLANETA, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FUMAROLA Massimo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 6/3/2014 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti;
rilevato che dalla documentazione acquisita agli atti del processo il calciatore FUMAROLA MASSIMO può ritenersi responsabile solo un comportamento gravemente antisportivo nei confronti del direttore di gara per cui più adeguata si appalesa la squalifica per n. 3 gare effettive delle quali 2 già scontate P.Q.M.
D E L I B E R A - Ridursi a n. 3 giornate di cui 2 già scontate, la squalifica inflitta al calciatore FUMAROLA Massimo; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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