COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinar GARA: A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE – A.S.D. FORTIS MURGIA del 2/3/2014 (Reclamo della società A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 6/3/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 20.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinar
GARA: A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE – A.S.D. FORTIS MURGIA del 2/3/2014 (Reclamo della società A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 6/3/2014 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti; rilevato che gli episodi, pur rilevanti attribuiti ai sostenitori locali, verificatisi nei pressi dell’impianto sportivo, non hanno assunto carattere di pericolosità grazie all’intervento dei dirigenti della società A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE per cui più adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 800,00 (non ricorrendo peraltro la recidiva specifica del comportamento minaccioso dei tifosi all’esterno
dell’impianto di gioco); P.Q.M. D E L I B E R A - Ridursi a € 800,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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