COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinar GARA: A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE – F.C.D. VIRTUS BITRITTO del 8/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 13/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinar GARA: A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE – F.C.D. VIRTUS BITRITTO del 8/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 13/2/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; effettuati i necessari accertamenti; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che il ricorso avverso il risultato della gara non risulta inviato alla controparte ai sensi dell’art. 46 n. 5 Codice di Giustizia Sportiva per cui va dichiarato inammissibile ancorché limitatamente a tale parte del reclamo; ritenuta parzialmente fondata la richiesta del reclamo di riduzione dell’ammenda così come determinata dal Primo Giudice, per cui la stessa va ridotta a € 200,00 P.Q.M. D E L I B E R A - Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE per il risultato della gara; - Ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it