COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinar GARA: A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE – F.C.D. VIRTUS BITRITTO del 8/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 13/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 20.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinar
GARA: A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE – F.C.D. VIRTUS BITRITTO del 8/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 13/2/2014 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
effettuati i necessari accertamenti;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che il ricorso avverso il risultato della gara non risulta inviato alla controparte ai sensi dell’art. 46 n. 5 Codice di Giustizia Sportiva per cui va dichiarato inammissibile ancorché limitatamente a tale parte
del reclamo; ritenuta parzialmente fondata la richiesta del reclamo di riduzione dell’ammenda così come determinata dal Primo Giudice, per cui la stessa va ridotta a € 200,00 P.Q.M. D E L I B E R A - Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE per il risultato della gara; - Ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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