COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. MARGHERITA TERME – POL. ETTORE FIERAMOSCA A.S.D. del 22/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. MARGHERITA TERME, in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale FIGC-LND della BAT di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 6/3/2014 della Delegazione Provinciale FIGC-LND della BAT).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. MARGHERITA TERME – POL. ETTORE FIERAMOSCA A.S.D. del 22/2/2014 (Reclamo della società A.S.D. MARGHERITA TERME, in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale FIGC-LND della BAT di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 6/3/2014 della Delegazione Provinciale FIGC-LND della BAT). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come proposto - considerato che il reclamo proposto dalla A.S.D. MARGHERITA TERME avverso la decisione assunta dal Giudice di prime cure pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 6/3/2014 dalla Delegazione Provinciale FIGC-LND della BAT non ha data certa; - Ritenuto, pertanto, di non poter appurare il rispetto del termine decadenziale di proporzione del gravame di cui alla deliberazione del Presidente Federale riportata sul Comunicato Ufficiale n. 98/A del 16/12/2013, ripresa dal Comunicato Ufficiale n. 27 della Delegazione Provinciale FIGC-LND della BAT; DELIBERA - Rigettarsi il reclamo come in epigrafe proposto perché inammissibile e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della Società A.S.D. MARGHERITA TERME.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it