COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 20.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MOGORELLA 2013 (Campionato di 3^Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 13.02.2014. Gara Mogorella 2013 / Tadasuni del 09.02.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 20.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MOGORELLA 2013 (Campionato di 3^Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 13.02.2014. Gara Mogorella 2013 / Tadasuni del 09.02.2014. La Società Mogorella 2013 ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto: - la squalifica del calciatore Murru Raffaele fino al 9 aprile 2014; - la squalifica dei calciatori Sanna Mauro e Porru Marcello per due giornate; - l’inibizione del dirigente Sanna Carlo fino al 24 febbraio 2014; - la sanzione della perdita della gara per 0 a 3 a carico della società Mogorella. La Commissione rileva innanzitutto che il reclamo è inammissibile in ordine ai provvedimenti di cui ai punti b) c) e d) per le seguenti ragioni: - per le squalifiche dei calciatori Sanna e Porru e l’inibizione del dirigente Sanna, in quanto inferiori ai limiti indicati al comma 3° lett.a) e b) dell’articolo 45 del C.G.S.; - per la perdita della gara, in quanto non è stata fornita prova dell’invio di copia alla controparte a norma del comma 5° dell’articolo 33 del C.G.S.. Per quanto attiene alla squalifica del Murru, la Società reclamante chiede la sua riduzione, affermando che il calciatore si sarebbe limitato a dare una leggera spinta al direttore di gara, invitandolo a tenere un comportamento consono al suo ruolo. L’arbitro, convocato dalla Commissione per chiarimenti, ha confermato integralmente quanto esposto nel referto e nell’allegato supplemento, ribadendo in particolare di aver ricevuto dal Murru un colpo con la mano sul viso che gli procurava un arrossamento della parte colpita e sensazione di dolore che si protraeva per circa quarantotto ore. La Commissione, preso atto di quanto riferito dal direttore di gara, ritiene che il comportamento attribuito al Murru debba essere considerato un atto di grave violenza, meritevole di una sanzione più grave di quella disposta dal Giudice Sportivo. La Commissione, per questi motivi DELIBERA: - di dichiarare inammissibile il reclamo proposto in ordine alle squalifiche dei calciatori Sanna Mauro e Porru Marcello, all’inibizione del dirigente Sanna Carlo e alla sanzione della perdita della gara a tavolino a carico della società Mogorella; - di rigettare il reclamo relativo alla squalifica del calciatore Murru Raffaele, aumentando fino al 31 maggio 2014 la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. Dispone l’incamero della tassa.
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