COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare ASD SOCIO CULTURALE CASTIADAS (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 20.03.2014. Gara Socio Culturale Castiadas / Sef Tempio del 16.03.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare ASD SOCIO CULTURALE CASTIADAS (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 20.03.2014. Gara Socio Culturale Castiadas / Sef Tempio del 16.03.2014. La società Socio Culturale Castiadas ha presentato reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo con la quale al calciatore Martinez Nunez Saime è stata inflitta la squalifica per quattro giornate “per aver colpito un avversario con una manata e successivamente per avere attinto il medesimo con uno sputo sulla maglia di gioco. Alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara”. La società reclamante ha contestato il provvedimento in quanto il giocatore non solo non avrebbe sputato alcun giocatore ma, al contrario, dopo la sua rete del 4 a 0, sarebbe stato sgambettato e sputato da un giocatore avversario e che sebbene gli abbia dato una manata, ne abbia immediatamente ricevuto due dallo stesso giocatore. La società S.C. Castiadas ha addotto anche che il proprio calciatore in quanto straniero, non avrebbe proferito le ingiurie riferite dal direttore di gara, per non avere alcune conoscenze dall’italiano. La Commissione disciplinare, valutate le difese della società S.C.Castiadas e quanto riportato dall’arbitro nel referto di gara nel quale è dato evincere che il Martinez è stato protagonista insieme ad altri giocatori avversari di un parapiglia tra gli stessi che ha determinato anche la sua espulsione;ritenuti che in base a quanto riportato il comportamento del Martinez sia stato di reazione alle provocazioni ed aggressioni dei giocatori avversari; ritenuto che la sanzione applicabile a tale comportamento sia quella disciplinata dall’articolo 19, n°4, lett,b; DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Martinez Nunez Saime da quattro a tre giornate; dispone il non addebito della tassa reclamo.
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