COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CANNONAU JERZU PICCHI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 06.03.2014. Gara Cannonau Jerzu Picchi / Halley Assemini 80 del 23.02.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CANNONAU JERZU PICCHI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 06.03.2014. Gara Cannonau Jerzu Picchi / Halley Assemini 80 del 23.02.2014. Con reclamo tempestivamente depositato la società Cannonau Picchi Jerzu ricorre avverso il provvedimento del giudice sportivo con il quale è stata inflitta alla ricorrente ed all’Halley Assemini, la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, sul presupposto che la gara fosse stata sospesa a causa di una rissa che aveva coinvolto tutti i giocatori delle due squadre, impegnati a colpirsi e spintonarsi reciprocamente, tanto da essere stati ritenuti dal direttore di gara “non più idonei allo svolgimento ed alla prosecuzione del match”. La società Cannonau Jerzu, nei motivi del gravame, pervenuto nei termini e ritualmente preceduto dall’avviso a mezzo raccomandata nei confronti della società Halley Assemini, contesta la decisione assunta, evidenziando il fatto che la partita era stata sospesa al 45’ minuto del secondo tempo, a seguito di una presunta rissa iniziata, o comunque aggravatasi a causa di un pugno che un calciatore dell’Halley Assemini aveva rifilato al capitano della squadra di casa, cagionandogli una ferita lacero contuso sullo zigomo, come da certificazione allegata.La ricorrente chiedeva l’omologazione del risultato maturato fino a quel momento sul campo, che li vedeva vittoriosi con il punteggio di 3-2, o comunque l’applicazione di una sanzione meno afflittiva fra quelle previste dal disposto normativo di cui all’art. 18, 1° comma, C.G.S..La Commissione, letti gli atti ed accertata la tempestività ed ammissibilità del gravame, al fine di fare chiarezza su quanto accaduto disponeva la convocazione del direttore di gara e del legale rappresentante della società reclamante, che ne aveva fatto tempestiva e legittima richiesta.L’arbitro, nel corso della sua audizione, confermava di aver sospeso la gara al 45’ del secondo tempo, sul punteggio di 3-2 a favore della società Cannonau Jerzu, a seguito di una rissa che aveva avuto come protagonisti quasi tutti i giocatori delle due squadre, inizialmente originatasi a seguito di spintoni ed accerchiamenti successivi ad una punizione fischiata a favore della ricorrente per un fallo subito da un suo giocatore da un avversario; precisava, inoltre, di aver visto il calciatore n. 6 dell’Halley Assemini attingere con un violento pugno il capitano dello Jerzu, che a seguito di ciò presentava una vistosa ferita sul volto, con contestuale fuoruscita di sangue: tale accadimento, pur non configurando l’elemento determinante per la sospensione della gara, rappresentava tuttavia, a suo dire, la circostanza oggettiva a seguito della quale la situazione degenerava inesorabilmente, impedendogli la ripresa. La reclamante, a mezzo del suo legale rappresentante, insisteva nel corso della sua audizione sui motivi e sulle conclusioni già lungamente esplicati nei motivi dell’impugnazione. La Commissione disciplinare, lette le carte del procedimento, sentite le parti, delibera quanto segue. Dalla disamina del referto arbitrale e dall’audizione del medesimo direttore di gara sono emerse diverse ircostanze pacifiche: la gara è stata sospesa al 45’ minuto del secondo tempo quando restavano da giocare i soli minuti di recupero, sul punteggio di 3-2 a favore del Cannonau Jerzu, a seguito di una colluttazione che aveva visto protagonisti i calciatori di entrambe le società. Ciò nondimeno, l’elemento che ha dipinto del carattere dell’irrimediabilità la rissa, a dire del direttore di gara, è stato l’episodio del violento pugno rifilato da un calciatore dell’Halley Assemini nei confronti del capitano dello Jerzu, giacche’ per la sua oggettiva gravità e per le conseguenze fisiche che avevano determinato – il certificato medico riporta una importante patologia, con una diagnosi di ben 10 giorni di cure – aveva costituito la vera e grave degenerazione dei fatti, tale da impedire definitivamente la ripresa del giuoco. Ed infatti la rissa, che il direttore di gara sarebbe stato in grado di sedare prima dell’episodio del pugno, a seguito dell’insano gesto di violenza posto in essere dal calciatore dell’Halley Assemini – meritevole per questo di ben altra più grave sanzione – aveva assunto un connotato di ulteriore gravità, tale da rendere vani i provvedimenti di espulsione notificati in quel frangente dal direttore di gara, così costringendolo a decretare anticipatamente la sospensione della partita. non è chi non veda, pertanto, che la definitiva responsabilità della rissa, o meglio della sospensione della gara, deve essere attribuita oggettivamente alla sola società Halley Assemini (che peraltro pur legittimata, non faceva pervenire alcuna memoria a sua discolpa), in considerazione del grave e violento atto posto in essere dal suo calciatore n. 6: sul punto è necessario richiamare il disposto normativo di cui all’art. 17 C.G.S., che stabilisce l’applicazione della perdita della gara per 3-0 nei confronti esclusivamente della società colpevole oggettivamente di quei fatti e di quelle situazioni che abbiano concretamente influito sulla regolare prosecuzione della gara. Nel caso di specie, il fatto che ha determinato l’impossibilità di proseguire la gara e che ha definitivamente compromesso la possibilità per l’arbitro di rasserenare gli animi va attribuito esclusivamente al grave gesto di violenza posto in essere dal tesserato dell’Halley Assemini, di talchè la più grave sanzione della perdita della gara va comminata esclusivamente nei suoi confronti, mentre va revocata per la reclamante. Per tutti questi motivi la Commissione disciplinare, in riforma del provvedimento impugnato, delibera di revocare la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-3 nei confronti della società reclamante e applica il provvedimento di cui all’art. 17 C.G.S. nei confronti della sola Halley Assemini sanzionando la stessa con la perdita della gara con il risultato di 3-0 a favore della società Cannonau Jerzu. Dispone la restituzione o comunque il non addebito della tassa.
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