COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MONTIFERRU (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 13.03.2014. Gara Narboliese / Montiferru del 09.03.2014.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 27.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. MONTIFERRU (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 13.03.2014.
Gara Narboliese / Montiferru del 09.03.2014.
Con reclamo tempestivamente depositato la società Montiferru ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Pinna Federico è stato squalificato per cinque gare per aver reiteratamente ingiuriato il direttore di gara ed averlo colpito con il petto. La ricorrente, nei motivi del gravame, chiede la riduzione della squalifica. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento delibera di ridurre la squalifica da cinque a quattro gare. Dal referto arbitrale emerge chiaramente che il calciatore Pinna avrebbe più volte ingiuriato l’arbitro e che poi lo avrebbe colpito con il petto: non è dato tuttavia capire se tale gesto fosse stato o meno volontario e soprattutto si desume che tale azione non comportava alcun dolore, né conseguenza fisica per l’incolumità dell’arbitro. La condotta del calciatore, pur deprecabile in virtù dell’innegabile azione irriguardosa commessa, deve essere quindi valutata alla luce dell’assenza di conseguenze fisiche, di talchè la sanzione deve essere equamente ridotta. Per tutte queste ragioni la Commissione in ossequio in criteri di adeguatezza scaturenti dal disposto normativo di cui all’art.19 comma 4, del C.G.S., che disciplina e sanziona le gravi condotte antisportive connotate anche da ingiurie ed insulti reiterati, DELIBERA la riduzione da cinque a quattro, il numero delle gare di squalifica. Dispone la restituzione della tassa.
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