COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare N.G.S. PAULESE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 13.03.2014. Gara Allai / Paulese del 09.03.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 27.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare N.G.S. PAULESE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 13.03.2014. Gara Allai / Paulese del 09.03.2014. La società Paulese ha proposto rituale ricorso avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla partita di cui in epigrafe, ha squalificato il giocatore Putzolu Massimiliano “per essere venuto a reciproche vie di fatto con un avversario”. La società reclamante chiede la riforma della decisione, sostenendo che “i due calciatori espulsi sono venuti a contatto durante una pausa, ma senza esserci alcun tipo di colluttazione, solo un po’ di disordine tra le due squadre avversarie”. La commissione, letto il referto del direttore di gara, che ai sensi dell’art.35, comma 1°, punto 1.1, del Codice di Giustizia Sportiva fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, osserva che l’arbitro ha descritto l’episodio in modo chiaro e privo di contraddizioni, segnalando che a centrocampo e a gioco fermo si accendeva un parapiglia ed i due giocatori si sono spintonati e schiaffeggiati tra loro. Ai sensi dell’art.19, comma 4°, lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva, , nei casi di condotta violenta nei confronti di calciatori è inflitta la sanzione minima della squalifica per tre giornate, o a tempo determinato, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti. Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene che la sanzione inflitta sia proporzionata alla condotta tenuta dal giocatore Putzolu Massimiliano, e DELIBERA pertanto di rigettare il ricorso.Dispone l’incameramento della tassa.
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