COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 del 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 142/A A.S.D. COLLESANO (PA) avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Daniele Città – gara Campionato di 1^ categoria girone “C” Virtus Capo d’Orlando/Collesano del 08/02/2014 – C.U. n. 355 del 12/02/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 del 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 142/A A.S.D. COLLESANO (PA) avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Daniele Città - gara Campionato di 1^ categoria girone “C” Virtus Capo d’Orlando/Collesano del 08/02/2014 - C.U. n. 355 del 12/02/2014. L'appellante evidenzia che questa Commissione Disciplinare Territoriale avrebbe adottato il provvedimento relativo all’impugnata squalifica omettendo di disporre l’audizione della società, che pure ne aveva fatto esplicita richiesta in sede di gravame. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti: - preliminarmente rileva che la disposta convocazione della società per la precedente udienza dibattimentale è stata recapitata ad un indirizzo di posta elettronica non più ufficiale, avendo la società appellante nelle more modificato l’indirizzo stesso comunicandolo regolarmente in sede di iscrizione al campionato di competenza; - per tale ragione, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 34 n° 6 C.G.S. che statuisce che è diritto delle parti di essere ascoltate, annulla ogni precedente statuizione in merito, anche in ordine all’addebito di tassa reclamo e dispone un nuovo riesame di merito, previa audizione della società appellante. All’udienza dibattimentale odierna il rappresentante della società appellante ha insistito nei motivi di appello, chiedendo l’annullamento della sanzione a carico del calciatore sig. Daniele Città estraneo al fatto addebitato o in via subordinata chiedendo la riduzione della sanzione stessa. Va tuttavia rilevato che ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro ed eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del predetto rapporto si evince che il calciatore sig. Daniele Città è stato espulso al 24° del 2° tempo perché spingeva il direttore di gara in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria. In ragione di ciò non trova alcun riscontro quanto sostenuto dalla appellante, risultando certa l’identificazione del calciatore quale autore del gesto nei confronti del direttore di gara. La sanzione appare tuttavia riducibile a tre giornate di gara, trattandosi di condotta gravemente irriguardosa alla quale ha poi fatto seguito l’espulsione. P.Q.M. La Commissione disciplinare Territoriale, annullata ogni precedente statuizione, anche in ordine all’addebito di tassa reclamo non versata, delibera di determinare in tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Daniele Città. Per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo.
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