COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 del 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 153/A A.S.D. SPORTING VIAGRANDE (CT) appello avverso rigetto reclamo per assegnazione gara perduta alla Soc. S.C. Siracusa – Gara Campionato di Eccellenza Gir. “B” Sporting Viagrande/S.C. Siracusa del 19/01/2014 – C.U. n.355 del 12.02.2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 422 del 18.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 153/A
A.S.D. SPORTING VIAGRANDE (CT) appello avverso rigetto reclamo per assegnazione gara perduta alla Soc. S.C. Siracusa - Gara Campionato di Eccellenza Gir. “B” Sporting Viagrande/S.C. Siracusa del 19/01/2014 - C.U. n.355 del 12.02.2014
Con reclamo ritualmente proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale l’A.S.D. Sporting Viagrande ha richiesto l’annullamento della decisione adottata dal Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In particolare l’A.S.D. Sporting Viagrande con unico profilo sostiene che se sono stati considerati invalidi tutti i tesseramenti ed i trasferimenti dei calciatori dell’F.C. Acireale e sottoscritti dal suo Presidente durante il periodo in cui lo stesso risultava inibito, conseguentemente deve essere dichiarato invalido quello relativo al calciatore Carbonaro trasferito allo S.C. Siracusa. Sotto tale aspetto risulta illogica alla reclamante la decisione della Commissione Tesseramenti. Lo S.D. Siracusa ha ritualmente proposto controdeduzioni chiedendo in buona sintesi il rigetto del gravame. Sentite la resistente che ne ha fatto richiesta ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene infondato e non meritevole di accoglimento il motivo di impugnazione dell’A.S.D. Sporting Viagrande Infatti questa Commissione Disciplinare Territoriale ha più volte ribadito che la Commissione Tesseramenti ha una competenza funzionale ed esclusiva in ordine alla validità o meno dei tesseramenti e questa, esaminando la posizione relativa al tesseramento del calciatore Carbonaro, lo ha dichiarato pienamente legittimo. In ragione di quanto sopra è precluso a questa Commissione Disciplinare Territoriale esaminare le doglianze svolte dalla reclamante, mancando all’odierna decidente ogni e qualsiasi competenza a valutare la questione in ragione, considerando inoltre che, avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti, è invece ammesso il ricorso alla Corte di Giustizia Federale nei modi e nei termini previsti dal C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo proposto dall’A.S.D. Sporting Viagrande e per l’effetto dispone addebitarsi la relative tassa reclamo di €.130,00 nonversata.
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