COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 del 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 169/A A.S.D. MODICA CALCIO appello avverso ammenda € 150,00, squalifica fino al 31 dicembre 2014 calciatore Pianese Luigi; squalifica per tre gare calciatore Simone Iozzia; squalifica per due gare calciatore Francesco Limone – Gara Campionato Eccellenza Gir. “B” Modica/Siracusa del 02/03/2014 – C.U. n. 396 del 04/03/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 422 del 18.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 169/A A.S.D. MODICA CALCIO appello avverso ammenda € 150,00, squalifica fino al 31 dicembre 2014 calciatore Pianese Luigi; squalifica per tre gare calciatore Simone Iozzia; squalifica per due gare calciatore Francesco Limone - Gara Campionato Eccellenza Gir. “B” Modica/Siracusa del 02/03/2014 – C.U. n. 396 del 04/03/2014. Con tempestivo appello Modica Calcio, in persona del Presidente pro tempore, impugna le sanzioni disciplinari emesse dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti della partita in oggetto evidenziata chiedendone una revisione. La Commissione Disciplinare Territoriale evidenzia in primo luogo l’inammissibilità dell’appello con riferimento alla sanzione dell’ammenda e della squalifica a carico del calciatore Limone Francesco ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. a) e d). La Commissione Disciplinare Territoriale in via preliminare rileva l’inammissibilità d ella produzione del dvd relativo alla gara in quanto lo stesso non offre piena garanzia tecnica e documentale e non riguarda alcuno scambio di persona. Ciò posto si ribadisce che ai sensi che, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro e dei suoi assistenti fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura dei predetti atti si evidenzia che al 18 del 1°tempo è stato espulso il calciatore Luigi Pianese perché assumeva un comportamento protestatario nei confronti dell’arbitro e nel contempo ricercava un contatto fisico con quest’ultimo consistito nell’avere appoggiato per ben tre volte la propria spalla sul petto del Direttore di gara. Successivamente lo stesso giocatore dava una manata sulla schiena dell’arbitro. Al termine della gara il calciatore Iozzia Simone assumeva un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro. In ragione di quanto sopra la Commissione Disciplinare ritiene che per quanto sopra la sanzione a carico del calciatore Luigi Pianese debba essere rideterminata in termini più equi in quanto il gesto posto in essere in danno dell’arbitro se pur grave non ha alcuna conseguenza fisica nemmeno a livello di dolore. Così come deve essere rideterminata la squalifica nei confronti del calciatore Simone Iozzia. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina la squalifica fino al 30/06/2014 la squalifica a carico del calciatore Pianese Luigi ed in due gare quella a carico del calciatore Iozzia Simone. Dichiara inammissibile nel resto il proposto gravame. Per l’effetto senza addebito della tassa reclamo.
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