COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 179/A A.S.D. Giovani Leoni Catania (CT) avverso delibera di ripetizione gara – Gara Giovanissimi Regionali girone D) Giovani Leoni/Magica Gravina del 15/03/2014 – C.U. n° 421 sgs 92 del 18/03/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 179/A
A.S.D. Giovani Leoni Catania (CT) avverso delibera di ripetizione gara - Gara Giovanissimi Regionali girone D) Giovani Leoni/Magica Gravina del 15/03/2014 - C.U. n° 421 sgs 92 del 18/03/2014. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Giovani Leoni contesta la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha disposto la ripetizione della gara in questione, ritenendo tale pronuncia non condivisibile e inaccettabile in quanto l’arbitro, a seguito della richiesta di controllo delle misure del terreno di gioco avanzata dalla società ospite, vi provvedeva con apposita rollina metrica alla presenza dei dirigenti di entrambe le squadre, rilevando la piena e totale conformità del rettangolo di gioco alle normative regolamentari federali.
Controdeduce la Pol. Magica Gravina, che, qui in sintesi, insiste nel sostenere irregolari le misure del campo di gioco in questione e contesta le modalità di effettuazione del controllo operato dall’arbitro, a suo dire in collaborazione con il presidente, inibito, della società ospitante.
Entrambe le società, regolarmente convocate all’udienza dibattimentale, hanno insistito nelle ragioni già espresse nei rispettivi scritti difensivi.
L’appello appare fondato e va quindi accolto, conseguendone il ripristino del risultato in campo.
Richiesto di chiarimenti in merito, stante la laconicità delle annotazioni di referto, il direttore di gara ha infatti inviato un supplemento di rapporto dal quale si evince che, una volta ricevuta la riserva scritta prima dell’inizio della gara, ha verificato le misure del campo di gioco insieme al dirigente sig. Anastasi ed al capitano sig. D’Angelo della società ospitante ed ancora insieme al dirigente sig. Rabiolo ed al capitano sig. Messina della società ospite.
Riscontrata una difformità di lunghezza di ml. 1.20 relativa ad un’area di rigore, l’arbitro ne disponeva la rettifica, che avveniva prontamente sotto il suo controllo e che comunque assoggettava a nuova verifica finale, prima di dare inizio alla gara.
Da quanto sopra appare ingiustificata la delibera di ripetizione della gara, che ha tratto motivazione dall’assunto di non avere l’arbitro ottemperato alla richiesta di controllo delle misure del terreno di gioco voluta dalla società ospite, circostanza smentita dalle acquisite risultanze ufficiali come sopra specificate.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell’appello come sopra proposto ed in riforma della delibera di ripetizione gara di cui in epigrafe, dispone ripristinarsi il risultato conseguito in campo.
Senza addebito della tassa reclamo.
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