COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 182/A S.C. Adelkam (TP) appello avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e squalifica del calciatore Stefano Trapolino per 3 gare – Gara Allievi Regionali Juventina Palermo/Adelkam del 09.03.2014 – C.U. n° 412 sgs 90 del 12/03/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 182/A S.C. Adelkam (TP) appello avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e squalifica del calciatore Stefano Trapolino per 3 gare - Gara Allievi Regionali Juventina Palermo/Adelkam del 09.03.2014 - C.U. n° 412 sgs 90 del 12/03/2014. Con appello proposto in termini, la S.C. Adelkam impugna la decisione indicata in epigrafe, sostenendo, qui molto in sintesi, che piuttosto che di una rissa si sia trattato di un’aggressione ai propri calciatori e dirigenti, peraltro durata “si e no trenta secondi”. Il che legittimerebbe l’adozione di un provvedimento di conferma del risultato in campo ovvero di ripetizione della gara. Quanto alla squalifica a carico del calciatore sig. Stefano Trapolino, la società appellante chiede che sia diminuita trattandosi, anche in questo caso, di aggressione subita da un avversario dalla quale il predetto ha dovuto solo difendersi. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che all’appello non risulta allegata alcuna documentazione attestante l’invio di copia dei motivi di impugnazione alla società controparte. Ciò determina l’inammissibilità dell’appello, in ordine alla pronuncia relativa al risultato gara, a termini dell’art. 46 n° 5 C.G.S. risultando violato il contraddittorio. Quanto alla sanzione disciplinare a carico del calciatore Stefano Trapolino, va premesso che il rapporto dell’arbitro, a norma dell’art. 35 numero 1 comma 1.1 C.G.S., fa piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento. In detto rapporto si legge che al 27° del secondo tempo, dopo la concessione di un calcio di rigore, un calciatore della Juventina Palermo e il calciatore Stefano Trapolino della Adelkam “venivano reciprocamente alle mani”. L’arbitro non faceva a tempo a notificare ad entrambi il provvedimento di espulsione per lo scatenarsi di una rissa collettiva tra quasi tutti i calciatori, che giungevano anche a colpire i dirigenti delle squadre, impegnati a riportare la calma. Per quanto sopra l’appello non può essere accolto, dato che la sanzione adottata a carico del calciatore Stefano Trapolino è pari a quella minima prevista dall’art. 19 n° 4 lettera b) del C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l’appello in ordine al risultato della gara e lo respinge per il resto. Con addebito della tassa reclamo di €.62,00 non versata.
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