COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 185/A A.S.D. Sporting Club Mascalucia (CT) appello avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 – Gara 3^ categoria CT girone “G”, Sporting Club Mascalucia/Pro Librino del 09.03.2014 – C.U. n° 47 del 19/03/2014 Delegazione Provinciale di Catania.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 185/A A.S.D. Sporting Club Mascalucia (CT) appello avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 - Gara 3^ categoria CT girone “G”, Sporting Club Mascalucia/Pro Librino del 09.03.2014 - C.U. n° 47 del 19/03/2014 Delegazione Provinciale di Catania. Con appello ritualmente proposto dal Vice Presidente pro tempore delegato alla firma, la A.S.D. Sporting Club Mascalucia impugna la decisione indicata in epigrafe, sostenendo un errore del direttore di gara nell’attribuire e conteggiare le sostituzioni e quindi le disponibilità conseguenziali alla rissa che vedeva coinvolti alcuni giocatori per parte. Quanto sopra legittimerebbe l’adozione di un provvedimento di ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il rapporto dell’arbitro, a norma dell’art. 35 numero 1 comma 1.1. C.G.S., fa piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento. In tale rapporto si legge piuttosto chiaramente che alla rissa scatenatasi al 43° del 2° tempo partecipavano diversi tesserati di entrambe le società, tra i quali il direttore di gara riusciva a riconoscerne almeno quattro per parte. Non potevano essere subito adottati i relativi provvedimenti disciplinari in quanto nel contempo si verificava una invasione di campo tra sostenitori contrapposti. A questo punto, considerato che si verificava una generalizzata partecipazione alla rissa dei tesserati, oltre che dei predetti sostenitori, che faceva sì che entrambe le società si sarebbero trovate con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito dal regolamento, il direttore di gara disponeva la sospensione della gara. Gli incidenti si protraevano infatti per oltre dieci minuti e della decisione di sospendere la gara l’arbitro informava i dirigenti di entrambe le società. Per quanto sopra l’appello non può essere accolto, apparendo del tutto conforme al regolamento la decisione assunta dal direttore di gara, valutabile positivamente ex articolo 17 n°4 C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello come sopra proposto e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di €.130,00 non versata.
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