COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 186/A A.S.D. Messina 2006 (ME) appello avverso squalifica per otto gare calciatore Giovanni Lo Vecchio e fino al 31/05/2014 allenatore Francesco Cannistraci – Gara Allievi ME girone “B” Messina 2006 / Sporting Club Messina del 17.03.2014 – C.U. n° 51 del 19-20/03/2014 Delegazione provinciale di Messina.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 186/A A.S.D. Messina 2006 (ME) appello avverso squalifica per otto gare calciatore Giovanni Lo Vecchio e fino al 31/05/2014 allenatore Francesco Cannistraci - Gara Allievi ME girone “B” Messina 2006 / Sporting Club Messina del 17.03.2014 - C.U. n° 51 del 19-20/03/2014 Delegazione provinciale di Messina. Con appello proposto in termini la A.S.D. Messina 2006 impugna le decisioni indicate in epigrafe, sostenendo, qui molto in sintesi, che non risponda al vero quanto riferito in referto dal direttore di gara, piuttosto resosi autore di minacce e insulti al calciatore Lo Vecchio e di atteggiamenti minacciosi e provocatori in danno dell’allenatore Cannistraci. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto dell’arbitro, a norma dell’art. 35 numero 1 comma 1.1. C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto si legge che al 20° del 2° tempo il calciatore Lo Vecchio insultava l’arbitro e veniva perciò espulso. A fine gara, in abiti borghesi, tentava di aggredire l’arbitro e veniva fermato solo grazie all’intervento dei compagni di squadra. Ancora, si legge che l’allenatore Cannistraci, personalmente riconosciuto dal direttore di gara, lo insultava e minacciava “dall’inizio alla fine della partita”. Per quanto sopra l’appello non può essere accolto, apparendo del tutto conforme a Giustizia la decisione assunta dal Giudice sportivo provinciale. Infatti, nel caso del calciatore soccorrono le disposizioni dell’art. 19 n° 4 lettera a) e d) C.G.S., tenendo conto peraltro della reiterazione di fine gara che non è giunta a conclusione solo grazie all’intervento dei compagni di squadra del Lo Vecchio; nel caso dell’allenatore vale la considerazione che trattasi di soggetto già squalificato per il quale soccorre il principio dell’aggravamento della sanzione a carico di soggetti recidivi. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello come sopra proposto e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 62,00 non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it