COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 232/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sigg. Zerbo Gaetano, Cardinale Antonino Gianluca, Giacalone Cristian, Russello Gerlando, Ciancimino Girolamo (all’epoca dei fatti tesserati – calciatori per la A.S.D. Alcamo); Sigg. Virga Giuseppe, Carioto Davide, Geraci Alessio E Canzonieri Sebastian (all’epoca dei fatti tesserati – calciatori della F.C.D. Raffadali); Sigg. Daidone Pietro (all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Alcamo); Bruno Fabio (all’epoca dei fatti Presidente della F.C.D. Raffadali); A.S.D. Alcamo F.C.D. Raffadali.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 436 del 25.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 232/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sigg. Zerbo Gaetano, Cardinale Antonino Gianluca, Giacalone Cristian, Russello Gerlando, Ciancimino Girolamo (all’epoca dei fatti tesserati - calciatori per la A.S.D. Alcamo); Sigg. Virga Giuseppe, Carioto Davide, Geraci Alessio E Canzonieri Sebastian (all’epoca dei fatti tesserati - calciatori della F.C.D. Raffadali); Sigg. Daidone Pietro (all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Alcamo); Bruno Fabio (all’epoca dei fatti Presidente della F.C.D. Raffadali); A.S.D. Alcamo F.C.D. Raffadali. Con nota 3709/1074 pf12-13/MS/vdb del 23/01/2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sopra indicati calciatori per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 16 comma 1 e 30 comma 1 dello Statuto F.I.G.C. e degli artt. 29 e 92 delle N.O.I.F. Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito i sigg. Pietro Daidone e Fabio Bruno, nella loro indicata qualità, per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 16 comma 1 e 30 comma 1 dello Statuto F.I.G.C. e degli artt. 29 e 48 comma 3 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 8 comma 6 del C.G.S. ed ancora le società sopra indicate ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. Quanto sopra in relazione all’avvenuta pattuizione di consistenti compensi economici tra le società e i calciatori, successivamente venuti meno al maturarsi della inaccessibilità a posizioni di vertice di classifica, con il rifiuto dei tesserati a proseguire l’attività agonistica e conseguente effetto di alterare la regolare conclusione del campionato e la formazione della sua classifica finale. Agli atti del procedimento sono state acquisite note difensive del calciatore sig. Virga Giuseppe che, lamentando di non essere stato mai convocato dagli organi inquirenti, ha rigettato ogni addebito negando d’essere stato titolare inamovibile e sostenendo di avere ricevuto proprio dal presidente, con l’avallo dell’allenatore, l’invito a lasciare la squadra e l’alloggio fornitogli, trattandosi di spese non più sostenibili da parte della società. Il tesserato Sig Canzoneri Sebastian Claudio ha fatto invece pervenire certificazione medica relativa all’impossibilità a presenziare. All'udienza dibattimentale sono comparsi i sigg. Sigg. Zerbo Gaetano, Cardinale Antonino Gianluca (assistito dall’Avv. Giustino Ferraro), Giacalone Cristian, Russello Gerlando (assistito dall’Avv. Giustino Ferraro), Ciancimino Girolamo, Virga Giuseppe e Geraci Alessio, che hanno singolarmente illustrato i motivi contingenti che avrebbero impedito loro di continuare l’attività agonistica, dovendo affrontare ingenti costi di trasferta, vitto e alloggio che non potevano più essere sostenuti dalle rispettive società di appartenenza, nonostante le intervenute pattuizioni. Il sig. Fabio Bruno, pure comparso, ha confermato di avere informato i propri tesserati della circostanza di non potere più versare le somme pattuite, lasciandoli liberi di decidere in merito al prosieguo della stagione agonistica. Tutti i tesserati, prima della chiusura del dibattimento, hanno quindi chiesto di potere definire il procedimento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. Ordinanza n° 1: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima della chiusura del dibattimento i tesserati sigg. Zerbo Gaetano, Cardinale Antonino Gianluca (assistito dall’Avv. Giustino Ferraro), Giacalone Cristian, Russello Gerlando (assistito dall’Avv. Giustino Ferraro), Ciancimino Girolamo, Virga Giuseppe e Geraci Alessio hanno singolarmente depositato istanze di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuate per ciascuno di essi nella squalifica per mesi due e venti giorni a decorrere dal 1° luglio 2014 (pena base mesi sei di squalifica); visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S. e ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica ai sopra indicati istanti le sanzioni come indicate in dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei sopra indicati istanti. Ordinanza n° 2: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima della chiusura del dibattimento il tesserato sig. Fabio Bruno ha singolarmente depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella inibizione per mesi quattro (pena base mesi nove di inibizione); visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S. e ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sopra indicato istante la sanzione come indicata in dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del sopra indicato istante. Le altre parti deferite, non comparse, non hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a discolpa. Dato seguito al procedimento, il rappresentante della Procura Federale ha quindi concluso insistendo nei motivi di deferimento, chiedendo l'applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi nove a carico del tesserato sig. Pietro Daidone (presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Alcamo), dell’ammenda di € 20.000,00 a carico della società A.S.D. Alcamo oltre tre punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato e dell’ammenda di € 10.000,00 oltre tre punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato a carico della F.C.D. Raffadali. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: risulta inequivocabilmente che entrambe le società deferite, nella persona dei responsabili legali, hanno inizialmente pattuito con propri calciatori consistenti compensi economici, in violazione delle norme regolamentari indicate in deferimento, accordi poi venuti meno con la conseguenza di ridurre la consistenza tecnica delle rispettive formazioni a causa delle defezioni riscontrate in occasione delle ultime gare di campionato della stagione sportiva 2012/2013. Non v'è dubbio pertanto che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte, a norma di regolamento. Solo ai fini della quantificazione delle sanzioni da porre a carico delle rispettive società non può farsi a meno di rilevare che i compensi concordati in violazione delle norme di regolamento (come ammesso dai tesserati deferiti) soltanto nel caso della A.S.D. Alcamo hanno in una sola occasione superato il limite di indennità, rimborsi e compensi di cui alla lett. m) del comma 1 dell’art. 67 (comma 2 dell’art. 67 del T.U.I.R. – lett. d), del comma 1 dell’art. 37 e successivo comma 2 lett. a) della legge n° 342/2000), determinato dall’anzidetta disciplina tributaria in € 7.500,00 a fini strettamente funzionali all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Ferma comunque restando inequivocabile la violazione delle norme federali, va inoltre considerata, quale ulteriore circostanza valutabile ai fini dell’art. 16 C.G.S., l’impossibilità da parte dei calciatori tesserati, provenienti da diverse località, di potere assicurare la loro presenza continua al fine dell’allestimento di formazioni competitive, dovendosi comunque affrontare ingenti spese di trasporto, vitto e alloggio connesse all’intensa attività agonistica da interpretare ed ancora che i compensi stessi non sono stati poi corrisposti, se non in parte, per via delle ristrettezze economiche che ne hanno poi determinato la definitiva caducazione. Le sanzioni a carico delle predette società e del sig. Pietro Daidone seguono pertanto come in dispositivo. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi: ai sigg. Zerbo Gaetano, Cardinale Antonino Gianluca, Giacalone Cristian, Russello Gerlando, Ciancimino Girolamo, Virga Giuseppe e Geraci Alessio la sanzione della squalifica per mesi due e venti giorni a decorrere dal 1° luglio 2014, determinata ex artt. 23 e 24 C.G.S.; al sig. Fabio Bruno la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) per mesi quattro determinata ex artt. 23 e 24 C.G.S.; al sig. Pietro Daidone la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) per mesi sei; alla A.S.D. Alcamo la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (art. 4 commi 1 e 2) e la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2014/2015; alla F.C.D. Raffadali la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (art. 4 commi 1 e 2) e la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2014/2015. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive, ove non diversamente sopra precisato, a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. alla posizione del tesserato Sig Canzoneri Sebastian Claudio, al 10 giugno 2014.
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