COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 450 del 01.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 178/A A.S.D. CITTA’ DI SCICLI (RG) avverso ripetizione gara L’Araba Fenice/Città di Scicli – Campionato Calcio a 5 Serie D del 08/03/2014 – C.U. n. 52 del 13/03/2014 Delegazione Provinciale di Ragusa.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 450 del 01.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 178/A A.S.D. CITTA’ DI SCICLI (RG) avverso ripetizione gara L’Araba Fenice/Città di Scicli - Campionato Calcio a 5 Serie D del 08/03/2014 – C.U. n. 52 del 13/03/2014 Delegazione Provinciale di Ragusa. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Città di Scicli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante chiede che venga annullata la decisione impugnata e, conseguentemente, venga assegnata gara perduta per 0–6 alla società L’Araba Fenice, in quanto la mancata disputa dell’incontro non è dovuta ad un disguido organizzativo ma al fatto che la resistente non avrebbe adempiuto agli obblighi economici, motivo per cui l’ispettore di lega designato non avrebbe dato il consenso all’inizio della gara. Quanto sopra è stato ribadito all’udienza odierna dal difensore della reclamante che ne aveva fatto specifica richiesta. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che dalla lettura del referto di gara redatto dall’arbitro designato, che a mente dell’art. 35 C.G.S. costituisce piena prova dei fatti ivi descritti, si evince che la gara in questione non è stata disputata: ”poiché prima dell’inizio della stessa si presentava nello spogliatoio il sig. Paternò Francesco, qualificatosi quale ispettore di lega, che mi riferiva di non dare inizio alla gara dato che una delle due società non aveva perfezionato l’iscrizione al campionato” In ragione di quanto sopra non può dubitarsi che la mancata disputa della gara non è dipesa da nessuna disfunzione organizzativa e che la stessa debba essere addebitata alla società L’Araba Fenice in quanto, ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del regolamento della L.N.D., i Comitati possono disporre prelievi coattivi in occasione di gare di campionato in programma sul campo di gioco delle società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C. I predetti prelievi coattivi, prosegue la norma, vengono effettuati tramite un proprio ispettore e, ove l’ispettore non abbia la possibilità di effettuare l’esazione della somma prima dell’inizio della gara, deve notificare all’arbitro che la gara non può essere disputata per colpa della società inadempiente, con la conseguenza che questa soggiace alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto gravame annulla la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ragusa e, conseguentemente, ai sensi dell’art.53 n°6 N.O.I.F., assegna gara perduta per 0–6 alla soc. l’Araba Fenice, 1 punto di penalizzazione e l’ammenda di € 150,00 (1^ rinuncia). Per l’effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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