COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 450 del 01.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 180/A A.C.D.R. CITTA’ DI NASO (BA), avverso omologazione risultato gara Campionato 3^ categoria girone “B” Tonnarella Beach/Città di Naso del 09/03/2014 – C.U. N° 60 del 13/03/2014 della Delegazione Provinciale di Barcellona P.G.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 450 del 01.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 180/A A.C.D.R. CITTA’ DI NASO (BA), avverso omologazione risultato gara Campionato 3^ categoria girone “B” Tonnarella Beach/Città di Naso del 09/03/2014 - C.U. N° 60 del 13/03/2014 della Delegazione Provinciale di Barcellona P.G. Con tempestivo reclamo la A.C.D.R. Città di Naso, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo provinciale come sopra pubblicate, chiedendo espressamente l’assegnazione di gara vinta per 3-0. In particolare l'appellante evidenzia tutta una serie di fatti e situazioni che non sarebbero stati riportati in referto dal direttore di gara che legittimerebbero la richiesta avanzata. Nonostante esplicita richiesta e la consequenziale convocazione nessuno è comparso per la reclamante. L’appello in questione è tuttavia inammissibile. Infatti, a norma dell’art. 36 n° 7 C.G.S., con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all’organo di prima istanza. Nel caso in esame la A.C.D.R. Città di Naso non risulta avere proposto ricorso dinanzi al Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 46 n° 1 C.G.S., omettendo peraltro il prescritto preannuncio, restandogli perciò preclusa la via del reclamo di secondo grado. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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