COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Olimpia Palazzolo – Ideal Club Incisa (0-1) del 26/01/2014. Campionato di I categoria. In C.U. n.46 del 20/02/2014 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Olimpia Palazzolo – Ideal Club Incisa (0-1) del 26/01/2014. Campionato di I categoria. In C.U. n.46 del 20/02/2014 C.R.T. Reclama la società Olimpia Palazzolo contro la seguente decisione del G.S.: Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 42 del 30.1.2014; -Avverso la regolarita' della gara Olimpia Palazzolo/Ideal Club Incisa, disputata il 26.1.2014 nell'ambito del Campionato di 1' Categoria e terminata con il punteggio di 0 a 1, l'U.S.D. Olimpia Palazzolo propone rituale reclamo, adducendo che la gara si era svolta in modo irregolare essendosi concretizzate circostanze che ne avevano alterato la regolare effettuazione. Chiede quindi la ripetizione della gara. Il reclamo e' palesemente infondato poiche' persegue l'intento di smentire cio' che chiaramente risulta dai documenti ufficiali sulla base di assiomatiche ed interessate dichiarazioni di parte. Va rilevato, infatti, che secondo quanto si evince dall'interpretazione dell'art. 35 comma 3) C.G.S. la prova in ordine agli avvenimenti attinenti allo svolgimento delle gare e alle eventuali irregolarita' ivi manifestatesi deve trarsi unicamente dai documenti ufficiali, i quali, com'e' ormai jus receptum, costituiscono fonte di convincimento assoluta e privilegiata, la cui contestabilita' e' resa eccezionalmente possibile soltanto in caso di ambiguita', incompletezza o contradditorieta'. Ma nel caso in esame l'arbitro della partita ha scrupolosamente rilevato con estrema chiarezza ed in inequivoca linearita' annotato nel testo del suo protocollare referto i fatti contestati e contro tali precise e limpide emergenze e' vano assumerne l'oppugnabilita' o tentarne la confutazione attraverso mere, interessate affermazioni contrarie. Riferisce l'arbitro negli atti ufficiali che l'espulsione del calciatore Tarchi si e' concretizzata non nei tempi indicati dalla reclamante (prima ammonizione al 52' e seconda ammonizione al 66') ma in termini pressoche' immediati mentre quella del calciatore Gorini e' avvenuta a "sostituzione avvenuta". Di cio' l'ufficiale di gara ne ha dato puntuale chiarimento e conferma nel richiesto supplemento di referto. Tutto cio' detto, giova infine ricordare come il costante indirizzo giurisprudenziale di questo Giudice che ha sempre posto in risalto il carattere di eccezionalita' della norma contenuta nell'art. 17 comma 4 lett. c), non lasci alcun spazio alle richieste della reclamante, di cui si puo' giustificare l'amarezza per la sofferta sconfitta nel derby, ma non certo l'ingresso di una tesi contrastata dagli atti. La tassa va addebitata. Per questi motivi il G.S.T. rigetta il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Olimpia Palazzolo di Incisa Valdarno (Firenze) ed ordina addebitarsi la relativa tassa. La società Olimpia Palazzolo, in gravame, unicamente riferito al calciatore Tarchi Enrico, contesta la decisione del G.S. ribadendo sostanzialmente quanto già evidenziato in occasione del suo primo reclamo avanti al Giudice di prime cure. La citata, premettendo di essere a conoscenza della piena prova fornita dagli atti ufficiali, di essere a conoscenza della preclusione in seno ai procedimenti in ordine alla regolarità della gara di mezzi di prova diversi da quelli sanciti dall’art. 35 comma 3.1 (del C.G.S. n.d.r.), rileva tuttavia l’erroneità della ricostruzione temporale dei fatti oggetto del giudizio così come riportati dall’arbitro. In buona sostanza, sostiene che le ammonizioni irrogate al giocatore Tarchi Enrico della società Ideal Club Incisa hanno avuto una diversa scansione temporale rispetto a quella risultante dai documenti ufficiali e tale considerazione troverebbe il suo fondamento dalla lettura del rapporto di gara e del suo supplemento ove, nel primo si rileva una contemporaneità fra la prima e la seconda ammonizione del citato atleta, con la relativa espulsione, mentre nel secondo documento tale contemporaneità non è evidenziata ed anzi risulta una diversità di momenti storici che hanno portato comunque al suo allontanamento dal campo. Per quanto esposto chiede la ripetizione della gara. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. In via preliminare occorre osservare e ricordare che il tesseramento di atleti e dirigenti nonchè l’affiliazione alla F.I.G.C. da parte delle società sportive comporta, in automatico, l’accettazione delle regole federali, non ultime quelle relative alla giustizia sportiva. Per dovere di completezza espositiva a questo Giudicante pare opportuno ricordare in via principale e prodromica alcuni articoli del C.G.S. di particolare rilevanza nella fattispecie che ci occupa. 1)Art. 35 comma 1.1 che recita: “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. 2)Art. 35 comma 3 il quale porta come titolo: “Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e alla posizione irregolare di tesserati partecipanti alla gara”. 3)Art. 35 punto 3.1. che inquadra nello specifico il modus operandi della giustizia sportiva relativamente alla regolarità dello svolgimento delle gare che si esplica: “…sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della Figc, dalle Leghe, Divisioni e Comitati”. Premesso quanto sopra ed evidenziato il campo giuridico entro il quale esaminare i fatti di gara e le risultanze emerse dai documenti ufficiali, occorre orientare l’attenzione su quanto rapportato dall’arbitro. In prime cure il D.G. trascrive nel rapporto di gara, nella colonna ove vengono indicati i calciatori espulsi: “Al 16 del 2T il n.14 (Tarchi Enrico) per doppia ammonizione, Infatti, nello stesso momento in cui lo ammonivo per un fallo di gioco, mi accorgevo che era entrato con sostituzione non comunicata in precedenza. Lo ammonivo quindi anche per tale infrazione, espellendolo”. Nel supplemento di rapporto richiesto dal G.S. l’arbitro modifica leggermente i tempi della seconda ammonizione inflitta al Tarchi, in quanto la stessa non sarebbe avvenuta in contemporanea con la prima ma successivamente, ovvero subito dopo che la società Olimpia aveva battuto un calcio di punizione finito direttamente fuori dal campo. Tale lasso di tempo, da quanto ricavabile dallo scritto, non può essere stato che minimale, così come verrà dimostrato di seguito, comunque, non in contemporanea alla prima ammonizione. Su questa discrasia temporale la società reclamante fonda il proprio gravame chiedendo la ripetizione della gara. L’istanza, a parere del Collegio, è infondata. La richiesta di ripetizione della gara si basa su una presunta errata decisione tecnica dell’arbitro ed il gravame mira esclusivamente a trasformare un errore “formale” dell’arbitro (comunque non scusabile), in un fatto sostanziale in merito all’esito della gara. Orbene, tale impostazione non appare condivisibile in quanto, nelle due versioni fornite dall’arbitro, il lasso di tempo trascorso fra la prima e la seconda ammonizione, così come evidenziato nel supplemento di rapporto, appare di minima valenza anche in virtù del fatto che la presenza in campo fra la prima e la seconda ammonizione del calciatore Tarchi non ha assolutamente influito sull’esito di azioni di gioco a discapito della squadra reclamante. Infatti, il calcio di punizione, in favore della reclamante stessa, scaturito presumibilmente da un fallo di gioco del Tarchi che ha generato la prima ammonizione, si è concretizzato in una battuta diretta fuori dal campo senza esito in termini di punteggio. Non solo, ma se è vero quanto riportato negli atti ufficiali ovvero che il calciatore Tarchi è stato ammonito per la prima volta al 16’ del secondo tempo e che l’arbitro si è accorto della mancata comunicazione circa il suo ingresso in campo in sostituzione di un compagno di squadra in occasione della prima sostituzione effettuata dalla società Olimpia Palazzolo, reclamante, avvenuta al 18’ del secondo tempo, se ne deduce che il tempo intercorso fra le due ammonizioni è stato di due minuti nei quali è stata effettuata unicamente la battuta del calcio di punizione già ricordato. Se poi, scorrendo il rapporto di gara, si pone l’attenzione al momento in cui la squadra della Ideal Club Incisa ha realizzato la segnatura che poi ha conferito l’esito finale della gara, ci si accorge che essa è avvenuta al minuto 24 del secondo tempo ovvero quando la predetta società si trovava addirittura con un calciatore in meno sul campo di gioco. Da sottolineare infine, che proprio grazie ad un errore della dirigenza della squadra avversaria, la quale non ha comunicato la sostituzione in tempo utile, la società oggi reclamante ha avuto l’indiscusso vantaggio di giocare parte della gara con un calciatore in più rispetto all’avversario, fatto questo che non si sarebbe verificato se la società avversaria avesse diligentemente adempiuto al proprio onere di comunicazione. In estrema sintesi, anche dato per ammessa una dimenticanza arbitrale, la stessa non ha avuto alcun effetto circa il regolare svolgimento della gara per cui non può parlarsi di errore tecnico del D.G. idoneo ad una ripetizione della stessa. Per quanto attiene la società Idea Club Incisa, contro-interessata, cui correttamente è stata inviata copia del gravame, la stessa chiede la conferma dello statuito in primo grado riportandosi al testo sottoscritto dal Giudice Sportivo. Da quanto esposto, il Collegio ritiene di associarsi all’assunto del G.S. con i distinguo evidenziati. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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