COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S.D. Tegoleto avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto al calciatore Gattobigio Michele la squalifica fino al 7 giugno 2014. (C.U. n. 46 del 20.02.2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S.D. Tegoleto avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto al calciatore Gattobigio Michele la squalifica fino al 7 giugno 2014. (C.U. n. 46 del 20.02.2014). Contro il provvedimento motivato come di seguito si indica, “Poneva le mani sul petto del D.G. esercitando una pressione tale da far indietreggiare il D.G. Accompagnava tale gesto con frase irriguardosa. Sanzione aggravata in quanto capitano.”, il legale rappresentante della Società di appartenenza del calciatore inoltra tempestivo reclamo chiedendo una riduzione della squalifica come sopra comminata. Affermando di non giustificare il comportamento del Calciatore, il Presidente della Società richiama altre decisioni – riferite tra l’altro ad un noto calciatore professionista di recente squalificato – che, a detta del reclamante, sarebbero state più lievi per fatti di maggior gravità rispetto a quello qui contestato. Dopo aver esposto il proprio punto di vista in ordine alla tutela, da parte della Giustizia sportiva, dei “ Ragazzi mandati da soli nei campi di provincia” ai quali è dovuto “ il massimo rispetto per ciò che la domenica rappresentano”, declina eventuali ”inviti” a partecipare al dibattito. A titolo di premessa si ricorda alla Società istante che l’invio dei “Ragazzi” (termine con il quale la reclamante intende, evidentemente, riferirsi agli Arbitri) non rientra fra i compiti degli Organi della Disciplina Sportiva i quali sono chiamati unicamente ad esaminare, ed eventualmente sanzionare sotto il profilo disciplinare, i comportamenti tenuti dai tesserati nell’ambito federale. A tal proposito le considerazioni espresse sul reclamo inducono la Commissione a far osservare alla medesima Società che nel momento in cui un soggetto si tessera o si affilia alla F.I.G.C., egli assume l’obbligo di osservare le norme che ne regolano l’attività. Detta osservanza costituisce garanzia reciproca per tutti i tesserati (Dirigenti, Calciatori, Arbitri) e per gli Enti affiliati, al fine di consentire il corretto svolgimento dell’attività federale. Per quanto riguarda ancora l’aspetto disciplinare è bene ricordare, in particolare, che ciascun giudice opera in perfetta autonomia di decisione e che il sistema, proprio al fine di sanare eventuali discrasie, dispone che il giudizio disciplinare si articoli in più gradi fatta salva, nei casi più gravi, la possibilità del richiamo degli atti da parte del Presidente Federale. Si ricorda ancora che gli atti ufficiali di gara fanno piena fede di quanto accaduto nel corso delle gare, a meno che non vengano posti all’esame degli Organi della Disciplina Sportiva elementi concreti e fatti documentati atti a porre in dubbio le loro risultanze. Nel caso di specie nulla è eccepito in ordine al provvedimento disciplinare contestato, non venendo indicato alcun elemento, ancorché minimo, che possa mettere in dubbio quanto risulta dagli atti ufficiali. Con il reclamo proposto in sostanza viene preclusa a questa Commissione la possibilità di esaminare l’esistenza di qualsiasi fatto che possa indurre alla modifica della decisione contestata e di interpellare il D.G. al fine di ottenere ulteriori chiarimenti. Il reclamo è quindi privo della necessaria motivazione prevista dalle norme del Codice di giustizia Sportivo (art. 33, c. 5). P.Q.M. la C.D.T. dichiara inammissibile il reclamo e dispone che venga acquisita la relativa tassa che non risulta versata.
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