COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’A.S.D. Ponte a Tressa in opposizione alla sanzione dell’ammenda di € 250,00 deliberata dal G.S.T. presso la delegazione Provinciale di Siena. (C.U. n. 36 del 19.02.2014).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dall’A.S.D. Ponte a Tressa in opposizione alla sanzione dell’ammenda di € 250,00 deliberata dal G.S.T. presso la delegazione Provinciale di Siena.
(C.U. n. 36 del 19.02.2014).
Il provvedimento indicato in epigrafe, oggetto di impugnazione da parte della Società sanzionata, è così motivato:
“Per tesserati non identificati dal D.G. che, a fine gara davano luogo ad una rissa a seguito della quale un giocatore del Tressa (Spitaletta Cosimo) era accasciato a terra con evidenti danni fisici. Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per l’eventuale seguito di competenza.”
Contestando la gravosità della sanzione, la reclamante ritiene che non vi sia rispondenza tra quanto indicato dal D.G. sul rapporto di gara e la motivazione che il G.S.T. pone a base della propria decisione.
Afferma che il provvedimento deriva da discussioni accesesi, dopo la fine della gara, che hanno dato luogo a leggere spinte tra calciatori, episodi avvenuti sotto la visione del D.G..
Precisa ancora che, mentre ciò accadeva vicino agli spogliatoi, all’altezza della metà campo, un tesserato, rimasto sconosciuto, colpiva con una violenta testata un calciatore della reclamante il quale - a detta della ricorrente - riportava la frattura del setto nasale con prognosi di gg. 30.
Nel lamentare il fatto che episodi di tale gravità possano sfuggire all’attenzione degli arbitri, chiede l’audizione personale.
Acquisito il supplemento del rapporto di gara, viene ascoltato il rappresentante della reclamante il quale reitera quanto indicato sul reclamo, aggiungendo che il calciatore colpito avrebbe riferito al D.G. che a colpirlo era stato il portiere avversario.
La Commissione passa a decisione rilevando che dall’istruttoria compiuta è emerso lo svolgersi di due distinti episodi costituenti illeciti disciplinari e quindi da sanzionare.
Il primo è quello che ha dato luogo alla decisione impugnata in questa sede, l’ammenda per rissa, che il G.S.T. ha sanzionato in maniera assolutamente eguale a carico delle due Società partecipanti alla gara non solo determinando una eguale ammenda, ma motivando esattamente allo stesso modo i due provvedimenti attestando in tal modo il coinvolgimento di entrambe le squadre.
In merito all’episodio il D.G. ha compilato, in maniera assolutamente minuziosa, il proprio rapporto indicando che il contatto a fine gara è avvenuto dapprima tra quattro calciatori (due per squadra), per allargarsi poi a circa dieci, sempre di entrambe le squadre, i quali discutevano “spingendosi lievemente con le mani sul petto”.
Precisa ancora che comunque, al di là di una certa confusione, non si sono verificati atti tali che potessero mettere in pericolo l’incolumità dei presenti.
Egli è quindi riuscito, mediante invito rivolto ai capitani delle due squadre ai quali si sono aggiunti anche alcuni dirigenti, a far rientrare i calciatori negli spogliatoi senza ulteriori conseguenze.
Non sembra alla Commissione che vi sia alcuna discrepanza tra il rapporto di gara e la decisione del G.S., per cui il reclamo deve essere esaminato esclusivamente in funzione dell’entità della sanzione irrogata.
Si osserva tal proposito che in effetti quanto accaduto in campo è da riportare, più che nell’ambito della definizione di rissa (lite violenta, con scambio di insulti e percosse, tra più persone così determinandosi il “reato di pericolo”), in quello della discussione animata durante la quale non è stata prerpretata alcuna violenza essendosi i calciatori spinti, in maniera lieve, con le mani sul petto.
E’ indubbio che l’episodio debba essere sanzionato sotto il profilo disciplinare trattandosi di comportamento antisportivo, ma l’ammenda inflitta appare in realtà eccessiva in ordine sia all’accaduto, sia alla mancanza di qualsiasi conseguenza e con riferimento alla categoria di appartenenza, per cui si ritiene equo il determinare l’ammenda nella misura di € 100,00 (cento).
Il secondo episodio, disciplinarmente rilevante e che non emerge in maniera completa dagli atti di gara, riguarda il fatto che, concluso l’episodio sopra descritto, il D.G. si è girato, al fine di accertare che anche alle sue spalle la normalità fosse rientrata, rilevando che a circa trenta metri di distanza si trovava a terra un calciatore della Società Tressa (Cosimo Spitaletta).
Raggiuntolo, ha constatato che sanguinava dal naso, apprendendo dallo stesso che “….. era stato colpito al volto da una testata di un avversario, cosa che io non ero riuscito a vedere perché occupato nella gestione dei disordini di cui sopra…..”
A tale dichiarazione ufficiale si contrappone l’affermazione, resa dalla reclamante solo in questa sede, che il calciatore Spitaletta avrebbe dichiarato al D.G. che a colpirlo sarebbe stato il portiere della squadra avversaria, circostanza non rilevabile dal rapporto di gara.
Constatato che il fascicolo è stato già rimesso dal G.S.T. alla Procura Federale per l’accertamento dei fatti, si dispone la trasmissione al medesimo Ufficio anche degli atti di cui al presente procedimento per un completo esame della vicenda.
P.Q.M.
la C.D.T. accoglie il reclamo e determina l’importo dell’ ammenda a carico dell’A.S.D. Fronte Tressa in € 100,00 (cento).
Dispone la restituzione della tassa ove versata e incarica la Segreteria di trasmettere alla Procura Federale gli atti di cui è causa.
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