COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della U.S Chianni 1975 avverso dec. del GST delegazione di Pisa. Esito gara Chianni – Bientina del 9/02/2014 (CU 43 del 26/2/2014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della U.S Chianni 1975 avverso dec. del GST delegazione di Pisa. Esito gara Chianni – Bientina del 9/02/2014 (CU 43 del 26/2/2014) La società Chianni, ritenendo errata la decisione di primo grado, nei termini previsti, chiede a questa CDT una revisione del provvedimento. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto non notificato alla controparte ( soc. Bientina ) ai sensi dell’art 33 comma 5 CGS. P.Q.M.La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it