COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 27/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’U.S. BELVEDERE A.S.D. avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Luca Squarcini sino al 14.04.2014 (1 mese e mezzo).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 27/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’U.S. BELVEDERE A.S.D. avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Luca Squarcini sino al 14.04.2014 (1 mese e mezzo). Reclama l’Unione Sportiva Belvedere A.S.D. avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore Luca Squarcini sino al 14 aprile 2014 (1 mese e mezzo), con la seguente motivazione: ‘Allontanato ber proteste, sferrava, per protesta, un calcio alla porta dello spogliatoio arbitrale mentre rivolgeva frase offensiva all’ufficiale di gara’. La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendo una ragionevole riduzione della sanzione, in quanto contesta che l’allenatore abbia profferito la frase ‘non capisci niente’ all’indirizzo del Direttore di Gara. Invero, la stessa sostiene che la richiamata espressione aveva come destinatario il Dirigente Squarcini (padre dello stesso allenatore), che in quel frangente di gara si trovava seduto in panchina e lo stava ‘rimproverando’ per il suo atteggiamento troppo caloroso. La società contesta, inoltre, l’aver l’allenatore sferrato un calcio alla porta dello spogliatoio arbitrale, in quanto circostanza inverosimile, allegando a comprova documentazione fotografica attestante l'assenza di segni di danneggiamento. La reclamante, infine, ricostruisce la scena oggetto di contestazione, allegando alcune foto rappresentative dello stato di fatto, nonché alcune dichiarazioni testimoniali volte a dimostrare quanto dalla stessa sostenuto, chiedendo di essere sentita in relazione ai motivi del ricorso. All’udienza del 14 marzo 2014, previa convocazione, il rappresentante della società si è riportato ai motivi del ricorso, ribadendo ancora una volta che quanto accaduto non rispecchia la verità dei fatti, richiamando la documentazione allegata fotografica dalla stessa prodotta in giudizio, dalla quale si evince che non vi è alcun danno alla porta dello spogliatoio arbitrale. La Commissione, riunitasi in camera di consiglio, passa a decisione. Il reclamo non è fondato. Occorre premettere che la Commissione disciplinare giudica – ai sensi dell’art. 35 C.G.S. - sulla base delle risultanze arbitrali alle quali, salvo che nel corso dell’istruttoria non emergano elementi atti a minare la veridicità, viene riconosciuto il carattere di prova privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione. Occorre altresì premettere che il ricorso alla prova testimoniale non può trovare sfogo nel presente procedimento poiché inammissibile, non vertendosi nell’ambito dei giudizi previsti e disciplinati dal Titolo V del C.G.S. (artt. 40-41). Ciò detto e premesso, l’Arbitro, al quale è stato chiesto di precisare la dinamica dei fatti e di fornire precisazioni in ordine agli aspetti controversi, conferma le circostanze oggetto di contestazione e, in particolare, che la frase ‘non ci capisci niente’ profferita dall'allenatore era chiaramente indirizzata nei suoi confronti e che, successivamente, l'allenatore colpiva con una pedata la porta dello spogliatoio arbitrale. Gli elementi e le circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio non lasciano margine di dubbio in ordine alla dinamica dei fatti, in quanto coerenti sotto un profilo logico, e sulla conseguente responsabilità dell'allenatore il quale, peraltro, non risulta nuovo ad atteggiamenti di palese protesta nei confronti degli Arbitri.Sanzione congrua. P.Q.M. la C.D.T.T.: -respinge il reclamo proposto dalla società U.S. BELVEDERE A.S.D.; -conferma il provvedimento impugnato; -ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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