• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 131 del 28.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL DEFERIMENTO del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Avagliano
NEI CONFRONTI DI
• Velasco Flores Freddy Herman, calciatore per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2013/14 per la società GSD Vis Casa del Diavolo senza averne titolo come descritto nella parte motiva.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 131 del 28.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL DEFERIMENTO del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Avagliano
NEI CONFRONTI DI
• Velasco Flores Freddy Herman, calciatore per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2013/14 per la società GSD Vis Casa del Diavolo senza averne titolo come descritto nella parte motiva. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con provvedimento datato 03 dicembre 2013 (2792/221 pf 13 144 AA/ac), ritualmente comunicato alle parti, il Sostituto Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Disciplinare Territoriale il calciatore Velasco Flores Freddy Herman per rispondere degli addebiti sopra riportati. All’udienza di trattazione del 27 marzo 2014, ore 18:00, è presente il rappresentante della Procura Federale il quale dichiara che tra il calciatore Velasco Flores Freddy Herman e la Procura è stata concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 24 del C.G.S come da separato verbale, ovverosia
la sanzione di tre mesi di squalifica dello stesso calciatore Velasco Flores Freddy Herman. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, vista la richiesta di patteggiamento, ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi, applica nei confronti del calciatore Velasco Flores Freddy Herman, la sanzione della squalifica di tre mesi.
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Comunicato Ufficiale N° 131 del 28.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL DEFERIMENTO del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Avagliano
NEI CONFRONTI DI
• Velasco Flores Freddy Herman, calciatore per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2013/14 per la società GSD Vis Casa del Diavolo senza averne titolo come descritto nella parte motiva."