LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 160 DEL 01 APRILE 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. BOLOGNA – soc. ATALANTA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 160 DEL 01 APRILE 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. BOLOGNA – soc. ATALANTA Il Giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax pervenuto alle ore 11.45 del 31 marzo 2014) in merito al comportamento tenuto al 28° minuto del secondo tempo dal calciatore Marko Livaja (soc. Atalanta) nei confronti del calciatore Gyorgy Garics (soc. Bologna); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che i due protagonisti del segnalato episodio, in occasione di un’azione di giuoco sviluppatasi nella zona centrale del campo, nell’intento di colpire di testa il pallone, venivano a stretto ed energico contatto. In tale frangente, il calciatore atalantino, con il braccio destro portato all’altezza della spalla, colpiva al volto l’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. Il giuoco riprendeva poco dopo, senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore 13.19 del 31 marzo 2014), il segnalato comportamento “non era stato visto” dagli Ufficiali di gara. Ritiene questo Giudice che il gesto del calciatore nero-azzurro, decisamente non regolamentare per l’incongrua “apertura” delle braccia in un contrasto aereo, non integri gli estremi della “condotta violenta”, sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS in quanto dalle immagini televisive non può essere dedotta con certezza quella “intenzionalità lesiva”, che connota tale grave infrazione disciplinare, differenziandola da un “normale” fallo, riconducibile ad un eccesso di foga agonistica. P.Q.M. Delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Marko Livaja (soc. Atalanta).
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