LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DEL 03 APRILE 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM a) SOCIETA’
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DEL 03 APRILE 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo
premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della terza giornata ritorno sostenitori della Società Roma, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei propri sostenitori.