COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.89 della Società A.S.D. TAUREANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 del 13.3.2014 (squalifica del calciatore BARILA’ Giovanni per SEI gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 02.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.89 della Società A.S.D. TAUREANA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 del 13.3.2014 (squalifica del calciatore BARILA’ Giovanni per SEI gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
rilevato che la sanzione per come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Barilà Giovanni è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati, poiché dal referto arbitrale emerge senza contraddizioni che le frasi ingiuriose e minacciose fossero rivolte all’arbitro subito dopo il provvedimento disciplinare e non a un giocatore avversario, come sostenuto dalla reclamante;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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