COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.90 della Società A.S.D. TAUREANA Avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 del 13.3.2014 (squalifica del calciatore DATO Gianluca Francesco per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.90 della Società A.S.D. TAUREANA Avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 119 del 13.3.2014 (squalifica del calciatore DATO Gianluca Francesco per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; rilevato che la sanzione per come sopra inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati, avendo il direttore di gara individuato senza incertezze nel calciatore Dato l’autore dell’aggressione a fine partita; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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