COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.92 della Società A.S.MARINES avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 13.3.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Motta San Giovanni –Marines del 8/3/2014, penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica del campo di giuoco per UNA gara, ammenda di € 200,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.92 della Società A.S.MARINES avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 13.3.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Motta San Giovanni –Marines del 8/3/2014, penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica del campo di giuoco per UNA gara, ammenda di € 200,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il ricorso avverso la squalifica del campo di gioco per una gara, ai sensi dell'art.45, comma 3, lett.c, C.G.S.. La Società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3 a favore della Società Motta San Giovanni, con penalizzazione di 1 punto in classifica, squalifica del campo per 1 gara e ammenda di € 200,00, a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 37° del II tempo. Ed invero, la situazione di fatto delineata negli atti ufficiali e confermata dal direttore di gara comparso davanti a questa commissione, riveste certamente gli estremi di carattere oggettivo per la sospensione della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta intimidazione e di violenza – consumata o tentata – nei confronti del direttore di gara. Non sussiste l’esimente invocata dalla società (art.13 lett. c), d), e), CGS) vertendosi in tema di fatti violenti dei sostenitori, di cui al successivo art.14 CGS, il cui 5° comma contempla solo le ipotesi di cui alle lettere a) e b) , art.13, comma 1, C.G.S.; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso avverso la squalifica del campo di gioco per una gara; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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