COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 129 DEL 03.04.2014 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 30/ 3/2014 CREMISSA – MINIERI KING ELETTRICA
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 129 DEL 03.04.2014
Delibera del Giudice Sportivo
Gara del 30/ 3/2014 CREMISSA - MINIERI KING ELETTRICA
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
che al 40° del primo tempo, il Sig. Caruso Cesare, assistente di parte, veniva allontanato dall’arbitro per entrata abusiva in campo e
comportamento minaccioso nei confronti dei giocatori avversari;
che al 46° del primo tempo il Sig. Potenza Cataldo, dirigente accompagnatore ufficiale della società Cremissa, alla notifica del
provvedimento di allontanamento dalla panchina da parte dell'arbitro per reiterate proteste, rivolgeva allo stesso parole offensive e
minacciose tanto che il commissario di campo doveva intervenire per evitare ulteriori conseguenze;
che al 22º del secondo tempo il giocatore Potenza Fabio (Cremissa) colpiva un giocatore avversario con una gomitata;
che, il citato giocatore Potenza Fabio alla notifica del provvedimento di espulsione da parte dell'arbitro colpiva l'arbitro stesso con
una "violentissima testata al volto. Più precisamente al naso";
che l'arbitro a causa dell'atto di violenza subita cadeva a terra ed avvertiva "fortissimo" dolore, giramenti di testa, difficoltà alla vista e
fuoriuscita di sangue, nonchè, appena soccorso ed accompagnato negli spogliatoi, nausea;
che l'arbitro, a questo punto, considerava la gara definitivamente chiusa e, anche se con fatica, compilava le distinte di gara e le
consegnava alle due società;
che contestualmente i Carabinieri , il Commissario di Campo e l'Osservatore Arbitrale presenti alla gara facevano presente che, a
seguito di accertamenti e per stessa ammissione del Sig. Potenza Cataldo (dirigente della società Cremissa) al Commissario di
campo, con la maglia n. 9 nelle fila della società Cremissa sotto il nome di POTENZA FABIO in realtà aveva preso parte,
falsificando il documento di identità, tale CASTIGLIONE MARIO nato il 13.10.1987;
che l'arbitro dopo le prime cure ricevute negli spogliatoi, veniva accompagnato, con una autoambulanza pubblica, presso il pronto
soccorso della A.S.P. di Crotone dove gli veniva diagnosticata una frattura frammentaria O.P.N. con F.L.C. con prognosi di giorni 30
s.c.;
accertato che con le false generalità di Potenza Fabio (Cremissa) ha preso parte alla gara il giocatore Castiglione Mario nato il
13.10.1987 già squalificato fino al 31.12.2017 e peraltro non tesserato per la società Cremissa;
Ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per il comportamento del suddetto giocatore Castiglione Mario
anche per la responsabilità oggettiva della società Cremissa;
che nella distinta di gara della società Cremissa figurano i Sigg.ri Potenza Cataldo con le funzioni di dirigente accompagnatore
ufficiale ed il Sig. Caruso Cesare, con le funzioni di assistente di parte, che ricopre la carica di Presidente della stessa società i quali,
per le violazioni commesse nel corso della gara sono da considerarsi gravemente responsabili in ordine alla violazione dei principi di
lealtà, correttezza e probità per come contemplato nell'art.1 C.G.S., avendo consentito la partecipazione alla gara di un giocatore
sotto false generalità e squalificato;
Visti gli artt.17 comma 1; 18 comma 1 lett. i); 19 commi 1 lett. f) ed h), 3 e 10 del C. G. S.
delibera
1) Infliggere alla società CREMISSA la punizione sportiva della gara con il punteggio di 0 - 3;
2) Escludere dal campionato di prima categoria la società CREMISSA;
3) Inibire fino al 02/04/2019 il sig. POTENZA Cataldo dirigente accompagnatore ufficiale della società CREMISSA con preclusione
alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ;
4) Squalificare fino al 02/04/2019 il giocatore CASTIGLIONE Mario (CREMISSA) con preclusione alla permanenza in qualsiasi
rango o categoria della F.I.G.C. ;
5) inibire fino al 02/04/2019 il signor CARUSO Cesare assistente arbitrale di parte nonché presidente della società CREMISSA con
preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;
6) squalificare fino al 02/04/2019 il giocatore POTENZA Fabio (CREMISSA) che avrebbe consentito l'utilizzo del proprio documento
di riconoscimento da parte di altro soggetto affinchè potesse partecipare alla gara con preclusione alla permanenza in qualsiasi
rango o categoria della F.I.G.C.;
7) infliggere alla società CREMISSA l'ammenda di € 200,00 per avere propri sostenitori attinto con sputi l'arbitro alla fine del primo
tempo e per inadeguata sistemazione spogliatoi;
8) trasmettere gli atti alla Procura Federale della FIGC per eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.