COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.96 della Società A.S.D. EDILFERR CITTANOVA C5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.59 del 6.3.2014 (squalifica per SEI gare al calciatore MAMMONE Serafino; ammenda di € 80,00, punizione sportiva della perdita della gara Hermes Lazzaro – Edilferr Cittanova C5 del 1.3.2014).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 09.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.96 della Società A.S.D. EDILFERR CITTANOVA C5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.59 del 6.3.2014 (squalifica per SEI gare al calciatore MAMMONE Serafino; ammenda di € 80,00, punizione sportiva della perdita della gara Hermes Lazzaro – Edilferr Cittanova C5 del 1.3.2014).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
le decisioni in epigrafe rivengono dagli episodi avvenuti al 25° del secondo tempo della gara Hermes Lazzaro – Edilferr Cittanova C5
disputata il 1.3.2014.
A seguito di una rissa scoppiata tra alcuni facinorosi appartenenti alle tifoserie di entrambe le squadre, a cui partecipavano anche i
calciatori delle squadre stesse, l’arbitro sospendeva la gara ritenendo che – anche una volta pacatisi i disordini - non ci fossero
comunque le condizioni per riprendere la competizione.
La reclamante chiede che la responsabilità per la sospensione della gara venga attribuita alla società Hermes Lazzaro attribuendo,
pertanto, alla stessa la punizione sportiva della gara o, in subordine, che venga disposta la ripetizione della gara, nonché la
rivisitazione della squalifica del calciatore Mammone Serafino, reo di averlo minacciato, offeso e trattenuto per la maglia per circa un
minuto impedendogli di far rientro negli spogliatoi, e della multa irrogata in primo grado.
Nell’audizione a chiarimenti l’arbitro ha ribadito quanto affermato nel supplemento di gara, per cui questa Commissione Disciplinare
ritiene che lo stesso abbia esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale - nella convinzione che lo stesso arbitro non
avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara in quanto il campo di gioco era occupato da un numero di persone consistente
appartenente ad entrambe le squadre che ne impediva la regolare prosecuzione. Comunicato Ufficiale N. 132 del 9 Aprile 2014
Per quanto sopra esposto la decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia
Federale poi, e non va, pertanto, riformata. Questa Commissione ritiene, al contrario, che la sanzione irrogata al Mammone possa ridursi a cinque giornate e l’ammenda a € 50,00.
P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore MAMMONE Serafino a CINQUE giornate effettive di gara e l’ammenda a € 50,00 (cinquanta/00); rigetta nel resto; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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