COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.97 della Società A.S.D. POLISPORTIVA MENDICINO 1969 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 S.G.S. del 14.3.2014 (inibizione del Dirigente Accompagnatore RUFFOLO Mariano fino al 30/05/2014, ammenda di € 250,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.97 della Società A.S.D. POLISPORTIVA MENDICINO 1969 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 S.G.S. del 14.3.2014 (inibizione del Dirigente Accompagnatore RUFFOLO Mariano fino al 30/05/2014, ammenda di € 250,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Il giudice sportivo in primo grado ha sanzionato la posizione irregolare dei calciatori schierati dal Mendicino nella gara del campionato Allievi Provinciali Mendicino - Rogliano del 2.3.2014, Egidio Cino tesserato con altra società e del calciatore Daniele Pietramala non tesserato, irrogando alla reclamante la punizione sportiva della gara citata, l’ammenda di € 250,00 e l’inibizione del dirigente accompagnatore Mariano Ruffolo fino al 30.5.2014. La società Mendicino nega le circostanze e lamenta che la decisione sarebbe stata fondata sulle accuse del Rogliano 1948, non provate, di aver posto in essere comportamenti particolarmente gravi. Va affermato che gli aspetti su cui la decisione di primo grado in effetti sono inoppugnabili: i calciatori risultano in posizione formalmente irregolare. Relativamente alle rimostranze del Mendicino in merito alle accuse del Rogliano è da dirsi che il giudice sportivo ha sospeso la decisione sulle stesse rimettendo gli atti per quanto di competenza alla Procura Federale. Il reclamo va, pertanto, rigettato anche con riguardo alle sanzioni che appaiono congrue alla gravità dei fatti compiuti in un campionato giovanile. P.Q.M. rigetta il reclamo dispone incamerarsi la tassa.
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