COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.101 della Società U.S. GIOVANI FALCHI 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.59 SGS del 27.03.2014 (punizione sportiva della perdita della gara del 23/3/2014 Giovani Falchi 2007 – Asisport Taurianova con il punteggio di 0-3, squalifica del calciatore PASQUALONE Giovanni per una ulteriore giornata effettiva di gara, squalifica dell’allenatore ANSELMO Michele fino al 10/04/2014, ammenda di € 25,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.101 della Società U.S. GIOVANI FALCHI 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.59 SGS del 27.03.2014 (punizione sportiva della perdita della gara del 23/3/2014 Giovani Falchi 2007 – Asisport Taurianova con il punteggio di 0-3, squalifica del calciatore PASQUALONE Giovanni per una ulteriore giornata effettiva di gara, squalifica dell’allenatore ANSELMO Michele fino al 10/04/2014, ammenda di € 25,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante sostanzialmente impugna la delibera del primo giudice che l’ha sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe “per aver utilizzato il calciatore Pasqualone Giovanni, il quale, essendo stato espulso nella gara precedente del 16/3/2014, doveva ritenersi automaticamente squalificato per una giornata”. La reclamante si duole argomentando che nella gara del 16/3/2014 era stato espulso il calciatore Sorbara Saverio e non Pasqualone Giovanni, come erroneamente riportato dall’arbitro sul referto. Questa Commissione in via preliminare, deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso in quanto, relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara del 23/3/2014, trattandosi della penultima giornata del Campionato Distrettuale Giovanissimi, è stato presentato oltre i termini sanciti nel comunicato ufficiale F.I.G.C. n°98/A ,pubblicato dal Comitato Regionale Calabria con C.U. n.78 del 19 dicembre 2013 e dalla Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro con C.U. n.34 del 19 dicembre 2013. La norma prescrive che per le ultime quattro giornate dei Campionati Distrettuali Giovanissimi…., gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale, in costanza di abbreviazione dei termini, devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte. Nel caso di specie il reclamo, che doveva pervenire o essere depositato entro il 29 marzo 2014 e nello stesso termine inviata copia alla controparte, è pervenuto solo il 03 aprile 2014 via e mail ed il 04 aprile 2014 per raccomandata, inoltre, e ciò costituisce ulteriore motivi di inammissibilità, è stato inviato alla controparte il 01 aprile 2014. Il reclamo è da dichiarare inammissibile anche relativamente alle squalifiche del calciatore Pasqualone Giovanni e dell’allenatore Anselmo Michele, nonché per l’ammenda di € 25,00, ai sensi dell’art.45, comma 3 lett.a) b) d) del C.G.S, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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