COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 03.04. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 83. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO HONVEED COPERCHIA – GARA SPORTING CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 I HONVEED COPERCHIA DELL’8.02.2014 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 03.04. 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
83. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO HONVEED COPERCHIA – GARA SPORTING CLUB
GIOVENTÙ TRAMONTI 85 I HONVEED COPERCHIA DELL’8.02.2014 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva
presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva:
con decisioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 68 del 13.02.2014, il
Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, le seguenti sanzioni: punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0-3 nonché, a carico della medesima società reclamante, l’ammenda di euro
500.00. Con ricorso trasmesso, a mezzo plico raccomandata postale, nei termini temporali prescritti,
la società Honveed Coperchia ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. Quanto alla
doglianza relativa alla punizione sportiva della perdita della gara, come già s’è osservato in
relazione al reclamo proposto, per la medesima gara, dalla società controparte, l’arbitro della gara
ha sottolineato in modo chiaro, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., che “i calciatori di
ambedue le squadre hanno partecipato ad una rissa collettiva in campo. Inoltre, alcuni calciatori
della società Tramonti hanno scavalcato la rete di recinzione, perché anche sugli spalti era
scoppiata un’altra rissa, tra i tifosi delle due squadre”. Di conseguenza, tenuto conto di uno dei
principi fondamentali della giustizia sportiva e della consolidata giurisprudenza in materia (in ordine
alla qualifica di fonte privilegiata di prova, che deve attribuirsi agli atti ufficiali di gara ed alle
risultanze delle audizioni degli arbitri), non può essere confutata la valutazione del direttore di gara
sulla base di pur articolate motivazioni del reclamo in esame. Invero, il direttore di gara, si ripete, ha
evidenziato la partecipazione dei calciatori “di ambedue le squadre” alla “rissa collettiva”, pur
sottolineando la gravità maggiore del comportamento di “alcuni calciatori della società Tramonti”,
come innanzi trascritto, a stralcio. Viceversa, quanto alla doglianza relativa all’ammenda a carico
della società, essa, sulla base delle motivazioni enunciate dalla reclamante, deve essere ridotta ad
euro 130,00, considerata la già cennata, minore gravità delle infrazioni commesse dai tesserati della società Honveed Coperchia, rispetto a quelle che devono addebitarsi ai tesserati della società controparte. Per il vero, la reclamante, nel proprio puntuale atto d’impugnazione, ha asserito che la rissa non sia avvenuta sul terrreno di gioco, ma sugli spalti, con l’intervento attivo, quanto indebito, di cinque calciatori dello Sporting Club Gioventù Tramonti 85, i quali avevano scavalcato la rete di recinzione del terreno di gioco. La reclamante, in sede di audizione presso questa C.D.T., si è riportata alle motivazioni del ricorso. Sullo specifico punto della rissa, nel corso della richiamata audizione presso questa C.D.T., l’arbitro ha confermato integralmente il suo referto di gara ed ha ribadito che, anche in campo, tra i calciatori delle due squadre, fosse scoppiata una rissa generale, che aveva configurato la causa dell’interruzione della gara. Non può, dunque, accedersi alla tesi della ricorrente, secondo la quale la responsabilità della negativa vicenda fosse da ascrivere a carico esclusivo della società Sporting Club Gioventù Tramonti 85. P.Q.M. DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Honveed Coperchia, di ridurre ad euro 130,00 la sanzione pecuniaria a carico della società medesima; di rigettarlo nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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