COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 03.04. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 84. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NAPOLI F.S.M. SCAFATI – GARA NAPOLI F.S.M. SCAFATII ALMA SALERNO DEL 25.01.2014 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 85 del 03.04. 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
84. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NAPOLI F.S.M. SCAFATI – GARA NAPOLI F.S.M. SCAFATII ALMA SALERNO DEL 25.01.2014 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva
presentato regolare richiesta di audizione; ascoltati, in due diverse udienze, rispettivamente il
17.02.2014 ed il 18.03.2014, il primo ed il secondo arbitro, con l’assistenza del Rappresentante del
Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisioni pubblicate sul Comunicato
Ufficiale del C.R. Campania, n. 63 del 30.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della medesima società reclamante, l’ammenda di euro 1.500.00 (con obbligo di disputa, a porte chiuse, di due gare interne). Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, nei termini temporali prescritti, la società Napoli F.S.M. Scafati ha proposto reclamo avverso la citata decisione. Questa C.D.T., rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Questa C.D.T., in conformità al principio dell’equa corrispondenza tra i provvedimenti disciplinari e l’effettiva gravità dei fati commessi, ritiene che l’obbligo della disputa di due gare interne ed a porte chiuse, così come inflitta dal Giudice di prime cure, sia proporzionato rispetto alla particolare gravità e violenza della vicenda sottoposta alla valutazione di quest’Organo giudicante. Quanto, viceversa, alla sanzione pecuniaria, in applicazione del principio dell’adeguatezza della sanzione, questo Collegio giudica che essa debba essere ridotta ad euro 1.000.00(mille). P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Napoli F.S.M. Scafati, di ridurre
ad euro 1.000.00 l’ammenda a carico della medesima società reclamante; di confermare nel
resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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