COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 10.04. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 91. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CAIVANESE FUTSAL – GARA REAL CAIVANESE FUTSAL I TRILEM CASAVATORE DEL 9.11.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 10.04. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 91. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CAIVANESE FUTSAL – GARA REAL CAIVANESE FUTSAL I TRILEM CASAVATORE DEL 9.11.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. La società reclamante ha proposto, con proprio atto, appello avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 16.01.2014 del C.R. Campania), che ha rigettato il reclamo proposto dalla medesima società reclamante, per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calcettisti Arico Carmine e Florio Carlo. La tesi difensiva della reclamante deve essere respinta. Il Giudice di prima istanza si è espresso, quanto al calcettista Arico Carmine, regolarmente tesserato a favore della società Trilem Casavatore, da data antecedente rispetto alla disputa della gara in esame. È stato, viceversa, omesso l’esame della posizione, sempre ai fini del tesseramento, del calcettista Florio Carlo. Dagli accertamenti, espletati presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, è emerso che anche il calcettista Florio Carlo è regolarmente tesserato, a favore della società Trilem Casavatore, dall’11.10.2013 ovvero, da data antecedente rispetto alla disputa della gara in esame. Pertanto, anche la posizione del calcettista Florio Carlo è da considerare regolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Futsal Caivanese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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