COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 90 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PALAZZUOLO avverso squalifica per 3 giornate calc. BALDASSARRI GILBERTO, per 4 giornate calc. CAROLI STEFANO, per 5 giornate calc. SUZZI FEDERICO, inibizione al 20.4.2014 dir.BARACANI DAVIDE e ammenda € 50 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C. P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 38 del 27.3.2014 gara PALAZZUOLO – BORGO TULIERO del 22.3.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 90 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PALAZZUOLO avverso squalifica per 3 giornate calc. BALDASSARRI GILBERTO, per 4 giornate calc. CAROLI STEFANO, per 5 giornate calc. SUZZI FEDERICO, inibizione al 20.4.2014 dir.BARACANI DAVIDE e ammenda € 50 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C. P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 38 del 27.3.2014 gara PALAZZUOLO - BORGO TULIERO del 22.3.2014 Il ricorso di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 6 del C.G.S., non può essere preso in esame perché non motivato e, comunque, redatto in forma generica. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'A.S.D. PALAZZUOLO, della quale è stato sentito il Presidente, e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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