COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 91 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GATTEO F.C. avverso squalifica per 3 giornate calc. TRAMONTANO FRANCESCO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 37 del 26.3.2014 gara RUBICONE CALISESE – GATTEO del 19.3.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 09.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 91 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GATTEO F.C. avverso squalifica per 3 giornate calc. TRAMONTANO FRANCESCO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 37 del 26.3.2014 gara RUBICONE CALISESE - GATTEO del 19.3.2014 L'A.S.D. GATTEO F.C. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. TRAMONTANO esultava con i propri compagni per una segnatura "senza usare la terminologia indicata nel comunicato". L'arbitro, poi, avrebbe comunicato al capitano della squadra di avere espulso il giocatore "solo e unicamente perché, secondo lui, il numero 10 di ogni squadra risponde di ogni atteggiamento avvenuto all'interno del terreno di gioco, anche senza colpe". Tiene a precisare che il calc. TRAMONTANO "per sua posizione culturale, non userebbe mai certi tipi di linguaggio scurrile, per di più frasi blasfeme". Chiede una riduzione della sanzione e che venga sentito il giocatore. La Commissione, - premesso che non viene sentito il calc. TRAMONATO perché il ricorso non è stato da lui direttamente proposto; - premesso altresì che l'A.S.D. GATTEO F.C., che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all'odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il calc. TRAMONTANO è stato espulso per aver pronunciato, per tre volte una espressione blasfema da lui perfettamente percepita, e di non avere risposto al capitano della squadra nei termini riferiti, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. TRAMONTANO FRANCESCO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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