COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 del 31.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. PRO FAGNIGOLA in merito alla squalifica per 4 giornate inflitta al calciatore BOTTER Matteo (in C.U. n°53 del 19.03.2014).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 del 31.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. PRO FAGNIGOLA in merito alla squalifica per 4 giornate inflitta al calciatore BOTTER Matteo (in C.U. n°53 del 19.03.2014). Con tempestivo reclamo l’ASD PRO FAGNIGOLA impugnava la squalifica disposta dal G.S.T. a carico del calciatore BOTTER Matteo per quattro giornate di gara “perché, a seguito dell’espulsione di un suo compagno di squadra, si avvicinava al direttore di gara e, trattenendolo per la giacca all’altezza del petto, lo spingeva facendolo indietreggiare di mezzo metro”. La reclamante, dopo aver fatto richiesta e aver preso visione dei documenti ufficiali di gara chiedeva di essere sentita dalla CDT per meglio esporre le ragioni del proprio reclamo. La CDT, i cui componenti sono stati singolarmente contattati dal Presidente in linea preliminare sul punto, ritiene inammissibile il reclamo, per cui diventerebbe inutile dispendio di tempo e di energie la convocazione apposita della riunione per sentire la Società, le cui deduzioni non potrebbero apportare argomento alcuno nel senso dell’ammissibilità del reclamo. Il reclamo è inammissibile nella vigenza dei fondamentali precetti dettati dagli artt. 33/6 e 36/2 CGS secondo i quali i reclami devono essere motivati e dell’art. 35/1 CGS per cui i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Il reclamo presentato dalla Società in ordine alla squalifica del calciatore BOTTER Matteo si limita a cercare fondamento nella negazione che il calciatore abbia “toccato l’arbitro”. Per giurisprudenza della CDT ormai consolidata, la cruda smentita di un fatto refertato dall’arbitro non costituisce motivazione. P.Q.M. La C.D.T. – FVG dichiara inammissibile il reclamo e dispone per l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it